DECRETO 28 giugno 2011 - Disposizioni sull''uso e l''installazione dei dispositivi di ritenuta stradale. (11A12873)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 concernente «Nuovo codice della Strada», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 recante «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n. 246, concernente «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1 che definisce le norme armonizzate e le specificazioni tecniche in uso, nonche' gli articoli 6 e 7 che stabiliscono le tipologie dell'attestato di conformita' in relazione alle procedure e metodi di controllo della conformita' del prodotto;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, recante 'Istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1992, n. 63;

Visti il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1996, n. 283, il decreto 3 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1998, n. 253 e il decreto 11 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1999, n. 184, con i quali sono state aggiornate e modificate le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza di cui al citato decreto ministeriale n. 223/1992;

Visti il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301 e il decreto 23 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2003, n. 69, con i quali e' stato prorogato il periodo di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale 11 giugno 1999 per l'implementazione delle predette istruzioni tecniche;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2004, n. 182, concernente «Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale» e, in particolare l'art. 1 che, nel sostituire le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza, ha recepito le norme UNI EN 1317 parti 1, 2, 3 e 4 all'epoca vigenti che individuano la classificazione prestazionale dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali, le modalita' di esecuzione delle prove d'urto ed i relativi criteri di accettazione;

Visto il regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CEE n. 339/93, contenente altresi' all'art. 2 la definizione di fabbricante e mandatario;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L218 del 13 agosto 2008, contenente altresi' all'allegato I, capo R1, la definizione di fabbricante;

Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione;

Viste le comunicazioni della commissione dell'Unione europea nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti i prodotti da costruzione, e, in particolare la comunicazione pubblicata nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea 2010/C 167/01 del 25 giugno 2010, contenente i riferimenti alla norma europea armonizzata EN 1317-5:2007+A1:2008 che ha indicato al 1° gennaio 2011 la data di scadenza del periodo di coesistenza per l'applicazione della norma stessa, che coincide con la data di abrogazione delle specifiche tecniche nazionali in contrasto con quelle armonizzate;

Vista la nota della...

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