Installazione Dell'Ascensore E Barriere Architettoniche

AutoreMaurizio de Tilla
Pagine184-187
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giur
2/2016 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
In tal guisa si risolve in una improponibile richiesta
diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto,
estranea alla natura ed alle f‌inalità del giudizio di cassa-
zione (cfr. Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; altresì Cass. sez.
lav. 7 giugno 2005, n. 11789), improponibile nei medesimi
termini in cui questa Corte ebbe a reputare la richiesta
sottesa alla propria pronuncia n. 12847/2007 che parte
ricorrente cita a supporto della sua prospettazione (“la
Corte di appello ha espresso un giudizio di merito incensu-
rabile”, si legge testualmente nel corpo della motivazione
della statuizione n. 12847/2008 di questa Corte).
In ogni caso si rappresenta che l’iter motivazionale che
sorregge il dictum della corte distrettuale risulta in toto
ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed asso-
lutamente esaustivo e congruo sul piano logico - formale.
In particolare si evidenzia che questa Corte di legitti-
mità spiega quanto segue.
Da un canto, che, in tema di condominio negli edif‌ici,
nell’identif‌icazione del limite all’immutazione della cosa
comune, disciplinato dall’art. 1120 c.c., comma 2, il concetto
di inservibilità della stessa non può consistere nel semplice
disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione - coes-
senziale al concetto di innovazione - ma è costituito dalla
concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua
naturale fruibilità (cfr. Cass. 12 luglio 2011, n. 15308).
Dall’altro, che in sede di verif‌ica, ex art. 1120 c.c.,
comma 2, circa l’attitudine dell’opera di installazione di
un ascensore a recar pregiudizio all’uso o godimento delle
parti comuni da parte dei singoli condomini, è necessario
tenere conto del principio di solidarietà condominiale, se-
condo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un
unico fabbricato implica di per sè il contemperamento, al
f‌ine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è pro-
pria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali
deve includersi anche quello delle persone disabili all’eli-
minazione delle barriere architettoniche, oggetto, peral-
tro, di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva
utilizzazione, da parte di costoro, degli edif‌ici interessati
(cfr. Cass. 15 ottobre 2012, n. 18334).
In questo quadro devesi rimarcare che la corte geno-
vese ha fatto luogo a talune debite e concludenti puntua-
lizzazioni.
Per un verso, ha dato atto che all’esito del supplemen-
to di c.t.u. appositamente disposto si è acclarato che “una
sedia a rotelle, con accompagnatore, potrebbe essere in-
trodotta nell’ascensore; che una sedia a rotelle potrebbe
anche essere trasportata lungo le scale; che una lettiga
- barella potrebbe essere trasportata, senza danno per
l’infermo, lungo le scale” (così sentenza d’appello, pagg.
5-6).
Per altro verso, ha dato atto che “dalle informazioni as-
sunte dal c.t.u. è risultato che nello stabile vivano: condo-
mini con disturbi alla deambulazione; una signora avanti
con gli anni che non può utilizzare il proprio appartamen-
to all’ultimo piano, non potendo fare le scale; un condo-
mino infartuato con protesi tutoria; una signora di anni
90 impossibilitata ad uscire per l’impossibilità di usare le
scale” (così sentenza d’appello, pag. 4).
Il rigetto del ricorso giustif‌ica la solidale condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legit-
timità.
La liquidazione segue come da dispositivo. (Omissis)
INSTALLAZIONE
DELL’ASCENSORE E BARRIERE
ARCHITETTONICHE
di Maurizio de Tilla
1.- Con la decisione in rassegna la Corte Suprema ha af-
fermato che, nell’identif‌icazione del limite all’immutazione
della cosa comune, disciplinato dall’art. 1120 c.c., comma 2,
il concetto di inservibilità della stessa non può consistere
nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale uti-
lizzazione - coessenziale al concetto di innovazione - ma è
costituito dalla concreta inutilizzabilità della res commu-
nis secondo la sua naturale fruibilità (cfr. Cass. 12 luglio
2011 n. 15308). La Cassazione ha aggiunto che in sede di
verif‌ica, ex art. 1120 c.c., comma 2, circa l’attitudine dell’o-
pera di installazione di un ascensore a recare pregiudizio
all’uso o godimento delle parti comuni da parte dei singoli
condomini, è necessario tenere conto del principio di soli-
darietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più
unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il
contemperamento, al f‌ine dell’ordinato svolgersi di quella
convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari
interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle per-
sone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche,
oggetto, peraltro, di un diritto fondamentale che prescinde
dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edif‌ici
interessati (cfr. Cass. 15 ottobre 2012 n. 18334).
La sentenza, che è condivisibile, va anzitutto inquadrata
nell’ambito del principio generale secondo cui l’installazio-
ne di un ascensore in un edif‌icio in condominio che ne sia
sprovvisto può essere attuata, rif‌lettendo un servizio suscet-
tibile di separata utilizzazione, anche a cura e spese di taluni
condomini soltanto, purché sia fatto salvo il diritto degli altri
di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della innova-
zione, contribuendo nelle spese di esecuzione dello impianto
ed in quelle di manutenzione dell’opera. In tal caso l’instal-
lazione dell’ascensore costituisce, ai sensi dell’art. 1120,
comma 1, c.c., un’innovazione, con la conseguenza che la
relativa deliberazione deve essere presa con la maggioranza
di cui al comma 5 dell’art. 1136 c.c. (Cass. 8 ottobre 2010 n.
20902, in Giust. civ. 2011, 3, 675, in Guida dir. 2011, 1, 86, in
Riv. giur. edil. 2010, 6, 1800, con nota di M. DE TILLA).

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