Installazione dell'ascensore e portatori di handicap

Autorede Tilla Maurizio
Pagine404-405
404
giur
4/2012 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
INSTALLAZIONE
DELL’ASCENSORE E PORTATORI
DI HANDICAP
di Maurizio de Tilla
Con la decisione in rassegna la Corte di cassazione
ha affermato che a fronte del conf‌litto tra le esigenze dei
condómini disabili abitanti ad un piano alto, praticamente
impossibilitati, in considerazione del loro stato f‌isico, a
raggiungere la propria abitazione a piedi, e quelle degli
altri partecipanti al condominio, per i quali il pregiudi-
zio derivante dall’installazione dell’ascensore si sarebbe
risolto non già nella totale impossibilità di un ordinario
uso della scala comune, ma soltanto in disagio e scomo-
dità derivanti dalla relativa restrizione e nella diff‌icoltà
di usi eccezionali della stessa, ha adottato una soluzione
palesemente equilibrata e conforme ai principi costi-
tuzionali della tutela della salute (articolo 32) e della
funzione sociale della proprietà (articolo 42), rimuovendo
un grave ostacolo alla fruizione di un primario bene della
vita, quello dell’abitazione, da parte di persone versanti
in condizioni di minorazione f‌isica, al riguardo ricono-
scendo (come del resto in un primo momento la stessa
assemblea condominiale, sia pur ponendo un limite al
restringimento, la cui lamentata inosservanza, di un solo
centimetro, è scarsamente signif‌icativa) la facoltà agli
stessi di apportare a proprie spese una modif‌ica alla cosa
comune, sostanzialmente e nel complesso migliorativa, in
quanto suscettibile di utilizzazione anche da parte degli
altri condómini (al riguardo, v. Cass. n. 20902/11).
Tale giudizio, correlato ad una motivata valutazione
comparativa delle opposte esigenze, integra un apprezza-
mento riservato al giudice di merito, che, non inf‌iciato da
alcun prof‌ilo di testuale illogicità e conforme al principio
informatore civilistico, si sottrae ad ogni censura nella
presente sede.
La decisione è da condividere. Ed infatti la legge 9 gen-
naio 1989 n. 13 ha introdotto correttivi atti ad agevolare
i portatori di handicap nell’uso delle strutture comuni
interne ed esterne agli stabili, tra l’altro disponendo che
le innovazioni dirette al superamento e/o all’eliminazione
delle barriere architettoniche sono approvate dall’assem-
blea dei condómini con le maggioranze ordinarie e non
qualif‌icate.
In particolare, l’art. 2 della citata legge prevede, nei
suoi due commi, due distinte ipotesi: quella in cui il con-
dominio sia disponibile ad attuare le innovazioni idonee
“ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’art. 27,
primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’art.
1, primo comma, del d.p.r. 27 aprile 1978, n. 384 ...” nel
qual caso la norma in discorso dispone - per facilitare il
raggiungimento della maggioranza - un abbassamento del
quorum che sarebbe richiesto per le innovazioni, richia-
mando quelli di cui all’art. 1136, secondo e terzo comma.
In tale ipotesi sono da considerare innovazioni adottabili
con la maggioranza ridotta tutte le opere idonee al f‌ine,
ferma restando la previsione di cui al terzo comma, che
fa salvo il disposto degli artt. 1120, secondo comma e 1121
terzo comma c.c..
La seconda ipotesi prevista dalla norma in esame è quel-
la in cui, sussistendo il rif‌iuto del condominio di eseguire
le opere, viene consentito direttamente al portatore di han-
dicap o a chi lo rappresenta di porre in essere una serie di
strumenti per ovviare a dette barriere. Soltanto in questa
seconda ipotesi - per ragioni logiche di tutta evidenza - la
facoltà del portatore di handicap è ristretta agli strumenti
minimali idonei a fronteggiare le barriere, indicati come
“servoscala” ovvero “strutture mobili e facilmente rimovi-
bili”, o modif‌iche dell’ampiezza delle porte d’accesso agli
edif‌ici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
È da segnalare la giurisprudenza che ha ritenuto che,
anche senza autorizzazione condominiale, il condomino
portatore di handicap ha diritto di installare a proprie
spese un ascensore nella gabbia scale dell’edif‌icio condo-
miniale, utilizzando in tal caso, ai sensi dell’art. 1102 c.c.,
la cosa comune senza alterarne la destinazione e impedire
agli altri condómini di farne parimenti uso secondo il loro
diritto, dovendosi peraltro contemperare l’eventuale sa-
crif‌icio degli altri condómini (derivante dall’occupazione
dell’«angolo morto» dell’androne per l’installazione della
piattaforma dell’ascensore e dell’utilizzazione della trom-
ba d’aria per il suo scorrimento verticale) con l’interesse,
di natura prioritaria, del disabile ad una vita sociale e di
relazione agevolata, nello spirito della legislazione vigente
in materia di superamento ed eliminazione delle barriere
architettoniche negli edif‌ici privati e secondo il criterio
dell’equo contemperamento dei contrapposti interessi.
In una fattispecie particolare si è affermato che il com-
proprietario di un cortile comune può procedere all’in-
stallazione di una colonna di ascensore al servizio del
proprio edif‌icio esclusivo, tanto più nell’ipotesi in cui tra i
condómini utilizzatori dell’impianto installato vi siano dei
soggetti portatori di handicap, benef‌iciari delle previsioni
di cui alla legge n. 13/1989 in tema di superamento delle
barriere architettoniche (Trib. Torino 30 aprile 2004).
Di contro si è affermato che l’installazione di un ascen-
sore nel pozzo luce di un edif‌icio condominiale al f‌ine di
consentire al portatore di handicap residente nello stabi-
le di raggiungere la propria abitazione, non può ritenersi
consentita, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 13/89, qualora
essa comporti grave compromissione dei diritti di proprietà
esclusiva su altre unità immobiliari comprese nell’edif‌icio,
non essendo conf‌igurabile a carico dei vicini un obbligo di
adattamento delle proprie porzioni di piano in relazione alle

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