La nullità assoluta insanabile di cui all'art. 6 Comma 1 della legge n. 217/1990, Sul gratuito patrocinio: un istituto dai contorni non ben definiti e dai possibili effetti dirompenti

AutoreGiuseppe Luigi Fanuli
Pagine245-247

Page 245

@1. Considerazioni introduttive.

La legge 29 marzo 2001 n. 134, pubblicata nella G.U. del 20 aprile 2001 e, quindi, in vigore dal 5 maggio 2001 - «Modifiche alla legge 30 luglio 1990 n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti» - ha introdotto, all'art. 6 comma 1, la sanzione della «nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 comma 2 del codice di procedura penale» nei casi in cui il giudice competente non rispetti i termini di cui al primo comma dell'art. 6 L. n. 217/90 cit. (dieci giorni dalla presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero immediatamente nel caso di presentazione della stessa in udienza) prescritti per l'emissione del provvedimento.

L'anzidetta disposizione è applicabile anche alle istanze presentate prima della novella del 2001 e su cui ancora non è stata emessa la relativa decisione. La disposizione transitoria di cui all'art. 16 della legge in questione - introdotta dall'art. 14 della legge n. 134 cit. - si limita infatti a far salvi solo i provvedimenti di ammissione deliberati anteriormente all'entrata in vigore della legge in questione.

La norma in esame, di difficile interpretazione, è stata forse sottovalutata sia in sede dottrinale che in sede di concreta applicazione. Si ha notizia di sedi giudiziarie, «sommerse» da istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in cui, stante anche l'incompletezza degli organici, detti termini non vengono quasi mai rispettati, di altre sedi in cui la formulazione «oscura» del dettato legislativo induce - pericolosamente - a ritenere la norma priva di efficacia pratica. In realtà, la sanzione prevista per la violazione della stessa deve indurre alla massima attenzione nei riguardi della disposizione in questione, al fine di evitare di innescare, nel processo, mine vaganti destinate ad esplodere negli ulteriori gradi di giudizio.

Ci si deve interrogare, in particolare, sull'oggetto e sulla portata della sanzione processuale comminata, sulla efficacia di un provvedimento emesso tardivamente, sui provvedimenti giudiziari da adottare, laddove si prenda atto del maturarsi della nullità di cui si discute.

@2. Oggetto della nullità. Le diverse interpretazioni possibili.

La formulazione della norma, tecnicamente discutibile, rende difficile individuare, ad una prima lettura, l'oggetto della sanzione - nullità della stessa comminata per inosservanza dei ricordati termini. In realtà la disposizione in esame non indica detto oggetto, limitandosi a specificare che la decisione deve essere adottata nei termini sopra ricordati, «a pena di nullità assoluta...».

Si potrebbe sostenere - e tale sembrerebbe l'interpretazione più corretta da un punto di vista letterale - che l'oggetto della nullità assoluta insanabile sia il provvedimento emesso «tardivamente» sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Tale interpretazione pare avvalorata dal confronto con la disposizione, di cui all'art. 369 bis c.p.p. (introdotta dall'art. 19 della legge 6 marzo 2001 n. 60, sulla difesa d'ufficio), che prescrive l'invio all'indagato della «informazione» «sul diritto di difesa» al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere, «a pena di nullità degli atti...

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