LEGGE REGIONALE 22 novembre 2010, n. 14 - Tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 77 del 24 novembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

F i n a l i t a' 1. La Regione ispira la propria azione, in materia di tutela ambientale, ai principi di precauzione, di azione preventiva e di correzione dei danni causati all'ambiente; la tutela delle proprie acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola costituisce un obiettivo prioritario.

Art. 2

Oggetto 1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti e secondo quanto disposto dal programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, approvato con delibera di giunta regionale del 23 febbraio 2007, n. 209, disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) e successive modifiche intervenute, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate con il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006.

  1. Nell'ambito delle misure obbligatorie presenti nel programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, ai fini di una idonea prevenzione da tali inquinanti, il piano di concimazione aziendale, elaborato secondo le norme tecniche vigenti, e' redatto prima dell'avvio del ciclo colturale dai competenti uffici regionali ovvero da un tecnico abilitato in materia agraria iscritto all'ordine o al collegio professionale.

  2. I fornitori di presidi fitosanitari e fertilizzanti hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico dei fertilizzanti su cui annotano le cessioni di nitrati di sintesi.

  3. Le aziende che ricadono nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, per l'acquisto dei nitrati di sintesi ad uso agricolo, devono esibire il piano di concimazione aziendale di cui al comma 2.

    Art. 3

    Disposizioni regionali 1. E' disposto, relativamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 2, comma 1, il divieto di spandere i liquami zootecnici:

    1. dal 1° dicembre fino al termine del mese di febbraio di ogni anno, salvo deroghe concesse con appositi atti amministrativi;

    2. entro dieci metri dalle strade ed entro cento metri dalle unita' abitative a meno che i liquami, al fine di evitare le...

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