LEGGE PROVINCIALE 3 aprile 2012, n. 5 - Modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti: protezione dai pericoli derivanti dall'amianto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale straordinario n. 1 della Regione Trentino-Alto Adige n. 14/I-II del 4 aprile 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Inserimento del titolo V-bis nella parte I del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

  1. Dopo il titolo V della parte I del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e' inserito il seguente:

    'Titolo V-bis Protezione dai pericoli derivanti dall'annaffio'

    Art. 2

    Inserimento dell'art. 45-bis nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1. Dopo l'art. 45 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nel titolo V-bis della parte I, e' inserito il seguente:

    'Art. 45-bis (Obiettivi). - 1. La Provincia promuove le misure e adotta gli strumenti necessari per, la tutela della salute e Per la tutela e il risanamento dell'ambiente, con riguardo alla mappatura, alla bonifica e allo smaltimento dell'amianto, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dai pericoli derivanti dall'amianto per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

    1. la promozione di attivita' finalizzate alla tutela dai rischi per la salute e per l'ambiente derivanti . dall'amianto;

    2. la salvaguardia e la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dalla possibile esposizione a fibre aerodisperse di amianto;

    3. il censimento e la mappatura dell'amianto presente negli impianti industriali attivi o dismessi, negli edifici pubblici e privati, dell'amianto presente in natura nonche' dell'amianto correlato ad attivita' antropiche;

    4. la gestione e la bonifica di siti, impianti, edifici; mezzi di trasporto e manufatti in cui e' stata rilevata la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto;

    5. la promozione di iniziative di formazione e informazione finalizzate ad accrescere la conoscenza in merito alla presenza e ai rischi derivanti dall'amianto e da materiali contenenti amianto, nonche' alla corretta gestione dello stesso.

  2. Ai fini dell'applicazione di questo titolo valgono le definizioni di amianto e di rifiuti contenenti amianto stabilite dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto).'.

    Art. 3

    Inserimento dell'art. 45-ter nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1. Dopo l'art. 45-bis del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nel titolo V-bis della parte I, e' inserito il seguente:

    'Art. 45-ter (Piano provinciale per la protezione dall'anziani).

    - 1. Il piano provinciale per la protezione dall'amianto definisce le azioni, indica gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi.

    di...

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