Inquadramento sistematico del principio 'substance over form
Autore | Sabino Fortunato |
Pagine | 463-478 |
Sabino Fortunato
Inquadramento sistematico del principio “substance over form”
S: 1. Diritto e ragioneria: forma e sostanza nella rappresentazione contabile. – 2. Il principio di
prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form) e le fattispecie che lo esprimono. – 3. Il di-
battito sulla codicazione del principio negli USA e in Gran Bretagna: l’esigenza di contrastare prassi
manipolative ed elusive delle regole contabili e la rinnovata attenzione alla clausola generale. – 4. Il
signicato del principio nella “faithful presentation” del Framework IAS/IFRS. L’approccio patrimo-
nialistico e le nozioni di attività e passività, costi e ricavi collegate al usso o deusso dei beneci
economici futuri. – 5. L’apparente carattere di principio generale della substance over form e la sostan-
ziale portata applicativa eccezionale del principio rispetto ai singoli principi contabili internazionali (la
cd. “gerarchia rovesciata”). – 6. La ancor più eccezionale portata del principio nel sistema delle regole
e principi contabili nazionali.
1. Ripercorrere le ragioni del progressivo emergere nel diritto contabile del “prin-
cipio di prevalenza della sostanza sulla forma” signica interrogarsi sul rapporto fra
diritto e ragioneria in merito alla rappresentazione degli eventi di gestione di un com-
plesso produttivo e sulla funzione che il sistema delle scritture contabili e il bilancio
d’impresa sono ivi chiamati ad assolvere.
In questa prospettiva si è mosso chi, occupandosi del tema in un lavoro monogra-
co di carattere aziendalistico, ha inteso rivendicare l’autonomia della scienza ragionieri-
stica nel determinare – anche ai ni del “bilancio pubblico” giuridicamente rilevante –
l’oggetto, insomma il contenuto, delle registrazioni contabili e del bilancio in particolare1.
La Ragioneria – secondo questa linea di pensiero – nasce e si mantiene autonoma dall’in-
uenza del diritto sino a tutto il Seicento, quando comincia ad insinuarsi – dapprima
con le ordinanze di Luigi XIV e di poi più decisamente con gli sviluppi della scuola di
logismograa del Cerboni – la “concezione legalistica” della contabilità mediante la
spinta “personalizzazione” dei conti destinati a registrare diritti e obblighi soggettivi e in
funzione di tutela soprattutto dei terzi creditori. Concezione invero ben presto contra-
stata sul piano stesso degli studi ragionieristici dalle critiche patrimonialistiche del Besta
e reddituali dello Zappa che ponevano in luce la nozione di patrimonio aziendale in
senso dinamico quale “capitale-disponibilità”, a prescindere dal titolo giuridico di pro-
prietà dei cespiti che lo compongono; concezione tuttavia che – pur senza le radicalizza-
zioni del Cerboni – ha nondimeno guadagnato sempre più terreno nel Novecento in
tutte le legislazioni dell’Europa continentale, ove il bilancio d’esercizio è stato vieppiù
piegato ai bisogni organizzativi soprattutto dell’impresa collettiva.
1 G. A, Sostanza e forma nel bilancio di esercizio, Milano, 2002, 39 ss. L’Autore insiste nell’aerma-
re che la legge nel nostro ordinamento non chiarisce aatto quale sia l’oggetto della rappresentazione del bilan-
cio, a ciò non essendo suciente la sola clausola generale che fa riferimento alla rappresentazione della situazio-
ne patrimoniale, nanziaria ed economica della società, posto che non si precisa se la rappresentazione debba
cadere sul “patrimonio” in senso giuridico e sue variazioni parimenti giuridiche o sul “patrimonio” in senso
aziendalistico autonomamente denito dalla Ragioneria secondo le “proprie necessità logiche” (156-158).
464 Studi in onore di Umberto Belviso
Il mondo anglosassone ha vissuto quella relazione con molto più pragmatismo,
valorizzando soprattutto l’aspetto informativo del bilancio indirizzato al mercato del ri-
sparmio2 e sviluppando singoli e spesso disorganici principi contabili, per cominciare a
porsi molto più tardi questioni di inquadramento teorico e sistematico mediante l’ela-
borazione di Quadri concettuali o Framework che si vengono denendo fra gli anni ’80
e ’90 del secolo scorso (ma che sono attualmente in fase di sostanziale revisione anche
nella prospettiva dell’auspicata convergenza tra IFRS e SFAS).
È in questo ambito che si colloca il recente dibattito sulla denizione e sulla porta-
ta del principio “substance over form”.
Di questa singolare tensione che il principio in oggetto è capace di accendere fra
giuristi ed aziendalisti è testimone l’incipit di uno degli ultimi contributi in argomento
del compianto Giovanni Colombo. Egli osserva che “non pochi giuristi sembrano scan-
dalizzati dal fatto che nel codice civile sia stata (o, a seconda dell’interpretazione accolta,
stia per essere) introdotta una norma che impone di privilegiare, nella redazione del bi-
lancio, “la rappresentazione della sostanza economica rispetto alla forma giuridica
dell’operazione”. E “tuttavia, a ben vedere, – prosegue Colombo – la necessità di tener
conto, nel bilancio, della sostanza economica piuttosto che degli eetti giuridici dei
negozi conclusi dall’imprenditore non è una scoperta recente”; per poi concludere che,
anzi, “da sempre… il bilancio è retto dal principio della rappresentazione della sostanza
economica, non di un’analitica rappresentazione di rapporti giuridici… pur se è vero
che la sostanza economica deve, a sua volta, essere fondata su rapporti giuridici”3.
Al giurista “convertito” alle esigenze dell’economia fa peraltro da inatteso contrap-
punto un valoroso aziendalista come Enrico Cavalieri che, tutto all’opposto, sottolinea
come “la logica delle rilevazioni nella contabilità uciale (giornale delle operazioni) e,
conseguentemente, la rappresentazione delle operazioni nel bilancio di esercizio, hanno
sempre trovato, per diverse ragioni, il loro fondamento nell’osservazione degli eetti giuridici
delle operazioni stesse” e che “tale tradizionale orientamento di fondo, che ha sempre guida-
to l’impostazione contabile e le evidenze di bilancio, viene certamente superato dalle nuove
disposizioni che… pongono l’aspetto giuridico su un piano di minor rilievo rispetto a quello
informativo, volto ad assicurare rappresentazioni sostanziali e non formali delle situazioni
economica, nanziaria e patrimoniale prodotte dalle operazioni aziendali”4.
Insomma, a chi dar ragione? Il principio di prevalenza della sostanza economica
sulla forma giuridica è implicito al nostro sistema di rilevazione contabile, è un “corolla-
rio” – come alcuni sostengono – della clausola generale della rappresentazione veritiera
2 E tuttavia, ancora agli inizi del Novecento, anche negli Stati Uniti è diusa la Proprietary eory che rico-
struisce la contabilità in termini di rappresentazione di risorse sotto il controllo diretto del proprietario
dell’impresa e non disdegna la personicazione dei conti cara alle tesi del Cerboni. Vedi in questo senso C.E.
S, e Philosophy of Accounts, V ed., New York, 1922. Alla necessità di una rendicontazione esterna
comincia invece a far riferimento la successiva Entity eory con lo sviluppo del managerialismo. Cfr. S.
Z, Entità e proprietà nei bilanci di esercizio, Padova, 1996, 122 ss.; A.M. B, Sistemi contabili,
trasparenza informativa e prevalenza della sostanza sulla forma, Padova, 2009, 113 ss.
3 G.E. C, Il principio “substance over form”, in E. B (a cura di), Diritto della contabilità
delle imprese e principi contabili internazionali, ESI, 2009, 39 ss.
4 E. C, Considerazioni sul principio di “prevalenza della sostanza sulla forma”, in E. B, (nt. 3),
53 ss.
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