Inquadramento sistematico del principio 'substance over form

AutoreSabino Fortunato
Pagine463-478
Sabino Fortunato
Inquadramento sistematico del principio “substance over form”
S: 1. Diritto e ragioneria: forma e sostanza nella rappresentazione contabile. – 2. Il principio di
prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form) e le fattispecie che lo esprimono. – 3. Il di-
battito sulla codicazione del principio negli USA e in Gran Bretagna: l’esigenza di contrastare prassi
manipolative ed elusive delle regole contabili e la rinnovata attenzione alla clausola generale. – 4. Il
signicato del principio nella “faithful presentation” del Framework IAS/IFRS. L’approccio patrimo-
nialistico e le nozioni di attività e passività, costi e ricavi collegate al usso o deusso dei beneci
economici futuri. – 5. L’apparente carattere di principio generale della substance over form e la sostan-
ziale portata applicativa eccezionale del principio rispetto ai singoli principi contabili internazionali (la
cd. “gerarchia rovesciata”). – 6. La ancor più eccezionale portata del principio nel sistema delle regole
e principi contabili nazionali.
1. Ripercorrere le ragioni del progressivo emergere nel diritto contabile del “prin-
cipio di prevalenza della sostanza sulla forma” signica interrogarsi sul rapporto fra
diritto e ragioneria in merito alla rappresentazione degli eventi di gestione di un com-
plesso produttivo e sulla funzione che il sistema delle scritture contabili e il bilancio
d’impresa sono ivi chiamati ad assolvere.
In questa prospettiva si è mosso chi, occupandosi del tema in un lavoro monogra-
co di carattere aziendalistico, ha inteso rivendicare l’autonomia della scienza ragionieri-
stica nel determinare – anche ai ni del “bilancio pubblico” giuridicamente rilevante –
l’oggetto, insomma il contenuto, delle registrazioni contabili e del bilancio in particolare1.
La Ragioneria – secondo questa linea di pensiero – nasce e si mantiene autonoma dall’in-
uenza del diritto sino a tutto il Seicento, quando comincia ad insinuarsi – dapprima
con le ordinanze di Luigi XIV e di poi più decisamente con gli sviluppi della scuola di
logismograa del Cerboni – la “concezione legalistica” della contabilità mediante la
spinta “personalizzazione” dei conti destinati a registrare diritti e obblighi soggettivi e in
funzione di tutela soprattutto dei terzi creditori. Concezione invero ben presto contra-
stata sul piano stesso degli studi ragionieristici dalle critiche patrimonialistiche del Besta
e reddituali dello Zappa che ponevano in luce la nozione di patrimonio aziendale in
senso dinamico quale “capitale-disponibilità”, a prescindere dal titolo giuridico di pro-
prietà dei cespiti che lo compongono; concezione tuttavia che – pur senza le radicalizza-
zioni del Cerboni – ha nondimeno guadagnato sempre più terreno nel Novecento in
tutte le legislazioni dell’Europa continentale, ove il bilancio d’esercizio è stato vieppiù
piegato ai bisogni organizzativi soprattutto dell’impresa collettiva.
1 G. A, Sostanza e forma nel bilancio di esercizio, Milano, 2002, 39 ss. L’Autore insiste nell’aerma-
re che la legge nel nostro ordinamento non chiarisce aatto quale sia l’oggetto della rappresentazione del bilan-
cio, a ciò non essendo suciente la sola clausola generale che fa riferimento alla rappresentazione della situazio-
ne patrimoniale, nanziaria ed economica della società, posto che non si precisa se la rappresentazione debba
cadere sul “patrimonio” in senso giuridico e sue variazioni parimenti giuridiche o sul “patrimonio” in senso
aziendalistico autonomamente denito dalla Ragioneria secondo le “proprie necessità logiche” (156-158).
464 Studi in onore di Umberto Belviso
Il mondo anglosassone ha vissuto quella relazione con molto più pragmatismo,
valorizzando soprattutto l’aspetto informativo del bilancio indirizzato al mercato del ri-
sparmio2 e sviluppando singoli e spesso disorganici principi contabili, per cominciare a
porsi molto più tardi questioni di inquadramento teorico e sistematico mediante l’ela-
borazione di Quadri concettuali o Framework che si vengono denendo fra gli anni ’80
e ’90 del secolo scorso (ma che sono attualmente in fase di sostanziale revisione anche
nella prospettiva dell’auspicata convergenza tra IFRS e SFAS).
È in questo ambito che si colloca il recente dibattito sulla denizione e sulla porta-
ta del principio “substance over form”.
Di questa singolare tensione che il principio in oggetto è capace di accendere fra
giuristi ed aziendalisti è testimone l’incipit di uno degli ultimi contributi in argomento
del compianto Giovanni Colombo. Egli osserva che “non pochi giuristi sembrano scan-
dalizzati dal fatto che nel codice civile sia stata (o, a seconda dell’interpretazione accolta,
stia per essere) introdotta una norma che impone di privilegiare, nella redazione del bi-
lancio, “la rappresentazione della sostanza economica rispetto alla forma giuridica
dell’operazione”. E “tuttavia, a ben vedere, – prosegue Colombo – la necessità di tener
conto, nel bilancio, della sostanza economica piuttosto che degli eetti giuridici dei
negozi conclusi dall’imprenditore non è una scoperta recente”; per poi concludere che,
anzi, “da sempre… il bilancio è retto dal principio della rappresentazione della sostanza
economica, non di un’analitica rappresentazione di rapporti giuridici… pur se è vero
che la sostanza economica deve, a sua volta, essere fondata su rapporti giuridici”3.
Al giurista “convertito” alle esigenze dell’economia fa peraltro da inatteso contrap-
punto un valoroso aziendalista come Enrico Cavalieri che, tutto all’opposto, sottolinea
come “la logica delle rilevazioni nella contabilità uciale (giornale delle operazioni) e,
conseguentemente, la rappresentazione delle operazioni nel bilancio di esercizio, hanno
sempre trovato, per diverse ragioni, il loro fondamento nell’osservazione degli eetti giuridici
delle operazioni stesse” e che “tale tradizionale orientamento di fondo, che ha sempre guida-
to l’impostazione contabile e le evidenze di bilancio, viene certamente superato dalle nuove
disposizioni che… pongono l’aspetto giuridico su un piano di minor rilievo rispetto a quello
informativo, volto ad assicurare rappresentazioni sostanziali e non formali delle situazioni
economica, nanziaria e patrimoniale prodotte dalle operazioni aziendali4.
Insomma, a chi dar ragione? Il principio di prevalenza della sostanza economica
sulla forma giuridica è implicito al nostro sistema di rilevazione contabile, è un “corolla-
rio” – come alcuni sostengono – della clausola generale della rappresentazione veritiera
2 E tuttavia, ancora agli inizi del Novecento, anche negli Stati Uniti è diusa la Proprietary eory che rico-
struisce la contabilità in termini di rappresentazione di risorse sotto il controllo diretto del proprietario
dell’impresa e non disdegna la personicazione dei conti cara alle tesi del Cerboni. Vedi in questo senso C.E.
S, e Philosophy of Accounts, V ed., New York, 1922. Alla necessità di una rendicontazione esterna
comincia invece a far riferimento la successiva Entity eory con lo sviluppo del managerialismo. Cfr. S.
Z, Entità e proprietà nei bilanci di esercizio, Padova, 1996, 122 ss.; A.M. B, Sistemi contabili,
trasparenza informativa e prevalenza della sostanza sulla forma, Padova, 2009, 113 ss.
3 G.E. C, Il principio “substance over form”, in E. B (a cura di), Diritto della contabilità
delle imprese e principi contabili internazionali, ESI, 2009, 39 ss.
4 E. C, Considerazioni sul principio di “prevalenza della sostanza sulla forma”, in E. B, (nt. 3),
53 ss.

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