Inosservanza dell'autorizzazione giudiziale ex art. 169 c.c. e sue conseguenze

AutoreRosario Franco
Pagine255-294
255
rivista di diritto privato Saggi e pareri
2/2011
Inosservanza dell’autorizzazione giudiziale
ex art. 169 c.c. e sue conseguenze
di Rosario Franco
SOMMARIO: 1. Premesse per l’introduzione alla problematica. ricognizione e prospet-
tive. – 2. Art. 169 c.c.: la ratio e la sanzione. – 3. La nullità, le norme imperative e
l’art. 169 c.c. – 4. L’inecacia. – 5. L’autorizzazione giudiziale. – 6. L’autorizza-
zione ai sensi dell’art. 169 c.c.: individuazione degli interessi tutelati e reazione
sull’articolazione della disciplina. – 7. L’interesse dei minori tra riconoscimento so-
stanziale e azione processuale. – 8. Conclusioni.
1. Premesse per l’introduzione alla problematica. Ricognizione e prospettive
La vicenda che occupa una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione1
consente di ripensare le principali ricostruzioni e l’intersezione di diverse2 questioni che
vanno dall’interpretazione della disposizione di cui all’art. 169 c.c., nelle sue diverse
chiavi di lettura, all’individuazione degli interessi ai quali intende orire tutela nel pre-
disporre il procedimento in essa descritto, no ad un’adeguata ricognizione dei presup-
posti qualicatori tra la nullità, anche nelle modalità della cd. nullità virtuale, e la natu-
ra giuridica delle norme imperative la cui violazione, per eetto dell’art. 1418 comma
1, sarebbe idonea a decretarne l’applicazione nelle inevitabili articolazioni che questa
potrà assumere nella disciplina specica dell’autorizzazione di cui all’art. 169 c.c.
La pronuncia per suo conto, nell’escludere3 ogni possibile riferimento alla sanzio-
ne della nullità, pur richiesta dalla parte istante sia in primo grado che nel corso
1 Cass., sez. I, 21 maggio 2010, n. 12497, in Guida al diritto, 2010, n. 27, con commento perplesso ma di apertu-
ra di M. Leo, L’esistenza di un mero interesse ad agire garantisce scarsa tutela anche ai minori, precisandosi che il P.M.
concludeva in maniera diorme. La pronuncia ha avuto immediata eco anche nella stampa specialistica con la
segnalazione su Il Sole 24-Ore del 14 giugno 2010, p. 11, con commento di R. Bresciani; la lettura della senten-
za è possibile anche con internet all’indirizzo http://www.aigavellino.it/aggiornamento/Cass_12497_2010.pdf
2 Invero, i fatti di cui al giudizio si riferivano ad una complessa sistemazione di interessi in virtù della quale i
coniugi venditori, per far fronte ad alcuni debiti del marito, avevano proceduto alla vendita dell’immobile
costituito in fondo ad alcuni conoscenti per ritrovare la provvista necessaria e, contestualmente, ricevevano in
locazione il medesimo immobile dagli acquirenti. Sennonché, allorquando questi si decisero ad intimare a
quelli lo sfratto per morosità, le glie si costituirono in giudizio per sentire dichiarata la nullità, ed in subor-
dine l’annullamento, del predetto contratto di vendita, ipotizzando anche la congurazione di una violazione
del divieto del patto commissorio che tuttavia non ha ricevuto adeguata attenzione nel corso del giudizio
3 Al pari delle conclusioni raggiunte dalle sentenze nei precedenti gradi di giudizio: sia la decisione Trib. Trani, 13
256
Saggi e pareri rivista di diritto privato
2/2011
dell’intero corso del giudizio no in Cassazione, si attesta sulla soluzione della an-
nullabilità del contratto di compravendita stipulato in violazione della prescritta
autorizzazione giudiziale ai sensi dell’art. 169 c.c., laddove – come nel caso sottopo-
sto al vaglio di legittimità – non si sia espressamente derogato, nell’atto costitutivo
del fondo, al disposto di legge, sebbene si concluda nel senso di escludere – per la
specica conformazione dell’assetto di interessi delineato nella vicenda concreta
anche la necessità di provvedere all’annullamento del contratto.
E tuttavia in dottrina si registra ancora un contrasto di opinioni sulla stessa am-
missibilità che l’autonomia privata dei coniugi possa predisporre, nell’atto costituti-
vo del fondo patrimoniale, una clausola in deroga alla prescritta richiesta di autoriz-
zazione giudiziale, in presenza dei gli4 minori.
Le considerazioni che si andranno a svolgere saranno condotte con un percorso
argomentativo che, dopo aver vericato la derogabilità del ricorso all’autorizzazione
giudiziale in presenza di gli minori (il cui esito negativo, comunque, non sarebbe
di per sé idoneo ad inuire su ogni successiva disputa interpretativa), accerti la na-
tura giuridica della norma di cui all’art. 169 c.c. al ne di individuare la qualica-
zione della sanzione prevista per la sua violazione, con gli inevitabili corollari di di-
sciplina in punto di legittimazione all’azione, sanabilità e prescrizione, per giungere
ad una rinnovata proposta di sistemazione degli interessi tutelati dalla norma, ido-
nea a reagire sulla qualicazione della stessa conseguenza sanzionatoria.
La disposizione in parola non contempla un’espressa sanzione, né la sua formu-
lazione potrebbe indurre l’interprete ad un’agevole soluzione delle questioni ora
proposte5, laddove se, per un verso, non si è mancato di rilevare che la chiara espres-
sione letterale della medesima potrebbe contribuire a risolvere senza ostacoli almeno
il primo segmento delle dispute indicate, dall’altro, si è evidenziato l’ambiguità6
febbraio 2002, sia quella App. Bari, 29 ottobre 2004, la cui lettura è stata possibile grazie alla cortesia dei legali
delle parti in causa che qui, pubblicamente, si intende ringraziare per la disponibilità e per il garbo accordato
4 È stata posta la questione relativa all’interpretazione del riferimento normativo ai gli, proponendo di esten-
derla sia a quelli nascituri e concepiti sia a quelli ancora non concepiti. Per i termini della vicenda M. Gad-
di, Argomenti sulla capacità giuridica dei nascituri, in Il nuovo diritto di famiglia. Contributi notarili, Milano,
1975, 448 che si esprime anche a favore dei non concepiti; T. Auletta, Il fondo patrimoniale, in Comm. cod.
civ., diretto da P. Schlesinger, Milano, 1992, 291, che limita la disposizione ai gli concepiti.
La questione non è stata indagata dalla Suprema Corte: sia perché nel caso concreto la deroga non era stata
contemplata; sia perché nel condurre il proprio ragionamento giuridico, si è dato per presupposto la sua
ammissibilità anche in presenza di gli minori.
5 Lo rileva altresì, M. Tamponi, L’atto non autorizzato nell’amministrazione dei patrimoni altrui, Milano, 1992, 186
6 F. Corsi, Del regime patrimoniale della famiglia, in Tratt. dir. civ. comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano,
1984, 98, il quale scrive di “infelice formulazione della norma”; altri, B. Grasso, Il fondo patrimoniale, in
Tratt. dir. priv., diretto da P. Rescigno, 3, 2^ ed., Torino, 1996, 430, discute, con specico riferimento a
quella parte della norma che riferisce della locuzione «comunque vincolare beni» come di espressione “al-
quanto oscura”; per T. Auletta, Il fondo patrimoniale, in Tratt. dir. fam, II, Il regime patrimoniale della fami-
257
rivista di diritto privato Saggi e pareri
2/2011
della formulazione normativa che ha dato origine a diverse posizioni, sia tra gli in-
terpreti che in giurisprudenza, in merito alla stessa derogabilità della preventiva au-
torizzazione giudiziale al compimento di atti dispositivi di beni vincolati alla desti-
nazione del soddisfacimento dei bisogni della famiglia7.
Le diverse ed opposte ricostruzioni si richiamano ora all’autonomia negoziale e
ad una gestione dinamica e promozionale dei beni costituiti in fondo, al ne di
svolgere una più ecace azione di conseguimento del soddisfacimento dei bisogni
della famiglia per argomentare un’ampia interpretazione dell’inciso in apertura
dell’art. 169 c.c. funzionale alla legittimazione di un esteso intervento derogatorio
della disciplina del fondo, almeno nei proli interni, salvaguardando quelli esterni
che coinvolgono altri interessi; ora – pur nell’individuazione del medesimo scopo –,
ad una procua tutela delle esigenze di protezione dei minori che di quella clausola
di salvezza predicherebbero un’interpretazione con esse congruente, diretta a restrin-
gerne il campo semantico e la portata applicativa, concentrata sull’eccezionalità del
patrimonio separato, nella convinzione che la struttura e la disciplina del fondo
siano i dovuti corollari alla congurazione di un istituto che apporta una deroga alla
garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c.
A ben ragione, dunque, si è detto che la “questione della derogabilità convenzio-
nale dell’autorizzazione giudiziaria per il compimento di atti di straordinaria ammi-
nistrazione in presenza di gli minori porta allo scoperto la visione complessiva del
fondo”8. Invero, le soluzioni che si accreditano sono tutte, nella condizione di una
ricerca rigorosa e congruente, riferite, in ultima istanza, al prolo ermeneutico cui si
intende accedere nella ricostruzione sistematica dell’istituto nei suoi rapporti con
l’intero sistema della famiglia e dell’ordinamento, non senza ricorso al metodo della
glia, diretto da G. Bonilini-G. Cattaneo, Torino, 2007, 434 “piuttosto equivoco è il concetto di vincolo
menzionato dalla norma”
7 Sul punto G. Gabrielli, Le autorizzazioni giudiziali nella disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi, in
Riv. dir. civ., 1981, 27 ss., spec. 48 che bene argomenta “che la necessità, o l’utilità evidente, dev’essere va-
lutata in relazione ai bisogni familiari, poiché esclusivamente al soddisfacimento di questi ultimi sono desti-
nati i beni del fondo; e rilevare, inoltre, che il carattere familiare di un bisogno, nella serie indenita delle
esigenze individuali di ogni componente della famiglia, deve essere riconosciuto, almeno in materia di fon-
do patrimoniale, sulla base di criteri obiettivi, e non già su quella soltanto dell’accordo dei coniugi circa
l’indirizzo della vita familiare”. Dunque, i bisogni e gli interessi della famiglia – a tacer delle censurabili
impostazioni istituzionalistiche che la evocano come un’entità altra dai suoi partecipanti – in tanto sono
garantiti, in quanto corrispondano alle esigenze dei componenti della famiglia, anchè con essa e attraver-
so di essa i singoli possano accrescere la propria personalità e soddisfare i propri interessi di persona, ma non
le esigenze egoistiche e meramente individualistiche; A. Galasso, Del regime patrimoniale della famiglia. Artt.
159-230, in Comm. cod. civ., a cura Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 2003, 159 s., ove una ricognizione
dei criteri della necessità e della utilità
8 A. Fusaro, Commento artt. 167 ss. – Fondo patrimoniale, in Comm. cod. civ., diretto da E. Gabrielli, Della
famiglia, a cura di L. Balestra, Torino, 2010, 1062

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT