Innovazioni: le nuove maggioranze ed i nuovi limiti

AutoreAntonino Coppolino
Pagine25-28
25
dott
Arch. loc. e cond. 1/2014
RIFORMA DEL CONDOMINIO
INNOVAZIONI:
LE NUOVE MAGGIORANZE
ED I NUOVI LIMITI (*)
di Antonino Coppolino
(*) Intervento svolto al XXIII Convegno Coordinamento legali Con-
fedilizia tenutosi a Piacenza il 21 settembre 2013.
Le innovazioni che interessano la materia condomi-
niale possono suddividersi in due categorie: quelle nel-
l’interesse del singolo, regolate dall’art. 1102 del cod. civ.
e quelle nell’interesse comune, regolate dagli artt. 1120 e
1121 del cod. civ.
Nell’interesse del singolo le innovazioni sono previste –
come detto - dall’art. 1102 c.c., che riguarda la comunione,
ma di comune applicazione anche in tema di condominio.
Sia che si tratti di comunione sia che si tratti di condo-
minio ci troviamo in presenza di innovazioni (o modif‌ica-
zioni) di cui benef‌icia il singolo comunista nel primo caso
o il singolo condomino nel secondo caso.
Questo a differenza delle innovazioni cosiddette nel-
l’interesse comune che nella comunione sono regolate
dall’art. 1108 c.c., mentre nel condominio dai già citati
articoli 1120 e 1121 del c.c. (1).
Nella comunione, le innovazioni nell’interesse comu-
ne, devono essere prese a maggioranza dei partecipanti.
Precisamente con quelle previste dallo stesso art. 1108
c.c.: almeno i due terzi del valore complessivo della cosa
comune.
Deve tuttavia trattarsi di innovazioni (specif‌ica l’art.
1108, comma 1, c.c.) dirette al miglioramento della cosa
o a renderne più comodo o redditizio il godimento e pur-
ché non venga pregiudicato il godimento di alcuno dei
partecipanti alla comunione e non importino una spesa
eccessivamente gravosa.
Sulle problematiche scaturite dalle innovazioni poste in
essere dal singolo comunista o dal singolo condomino è inter-
venuta, anche di recente, la Corte di Cassazione stabilendo
il principio che l’art. 1102 c.c. detta un criterio di uso promi-
scuo della cosa comune in base al quale ciascun partecipan-
te ha il diritto di utilizzarla “come può e non in qualunque
modo, atteso il duplice limite derivante dal rispetto della de-
stinazione della cosa e della pari facoltà di godimento degli
altri comunisti” (o degli altri condomini) (2).
La recente riforma del condominio, entrata in vigore il
18 giugno 2013, si è occupata, tuttavia, delle sole innova-
zioni nell’interesse comune e più in particolare di quelle
riguardanti il condominio vero e proprio. Per cui riteniamo
necessario soffermarci sulle novità che riguardano questa
parte della materia.
Occorre premettere che, secondo la Suprema Corte
(3), per innovazioni che incidono sulle cose comuni deve
intendersi non ogni modif‌icazione (qualunque “opus no-
vum”), ma solamente quelle modif‌iche che, determinando
l’alterazione dell’entità materiale o il mutamento della
destinazione originaria, comportano che le parti comuni,
in seguito all’attività o alle opere eseguite, presentino una
diversa consistenza materiale ovvero vengano ad essere
utilizzate per f‌ini diversi da quelli precedenti.
In altre parole(sottolinea, ancora, la Cassazione più re-
cente (4) nell’ambito della materia del condominio degli
edif‌ici, per innovazione in senso tecnico-giuridico, vietata
ai sensi dell’art. 1120 c.c., deve intendersi non qualsiasi
mutamento o modif‌icazione della cosa comune, ma sola-
mente quella modif‌icazione materiale che ne alteri l’en-
tità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, men-
tre le modif‌icazioni che mirino a potenziare o a rendere
più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino
immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non
turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono
def‌inirsi innovazioni nel senso suddetto.
L’art. 1120 c.c., che regola – come detto – le innovazioni
nel condominio, al primo comma è rimasto apparentemen-
te inalterato.
Anche dopo la riforma esso prevede che “i condomini,
con la maggioranza indicata al quinto comma dell’art.
1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al mi-
glioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento
delle parti comuni”.
Tuttavia la modif‌ica sostanziale di questo primo comma
risiede nelle nuove maggioranze indicate nel richiamato
articolo 1136 c.c., che è stato invece profondamente novel-
lato al f‌ine di facilitare la vita condominiale.
Infatti, in base al quinto comma dell’art. 1136 c.c., il
nuovo quorum deliberativo (da applicarsi sia in prima
che in seconda convocazione) per l’approvazione delle
innovazioni di cui al primo comma dell’art. 1120 c.c. è rap-
presentato dalla maggioranza degli intervenuti all’assem-
blea e da almeno i due terzi del valore dell’edif‌icio.
Il nuovo quorum deliberativo fa quindi riferimento
alla maggioranza degli intervenuti in assemblea anziché
a quella dei partecipanti al condominio (com’era nel te-
sto previgente) onde facilitare il raggiungimento di tale
quorum (5) .
Per quanto riguarda i quorum costitutivi(che riman-
gono gli stessi sia per le deliberazioni del primo che per
quelle del secondo comma dell’art. 1120 c.c.) occorre
fare riferimento, invece, alle maggioranze del primo e del
terzo comma del nuovo art. 1136 c.c.: intervento di tanti
condomini che rappresentino almeno i due terzi del va-
lore dell’intero edif‌icio e la maggioranza dei partecipanti
al condominio in prima convocazione e almeno un terzo
del valore dell’intero edif‌icio e un terzo dei partecipanti al
condominio in seconda convocazione.
In particolare, l’attuale art. 1120 c.c., al secondo com-
ma, prevede che i condomini, con la maggioranza indicata
dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le

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