Le innovazioni legislative in tema di delitti commessi nella circolazione stradale

AutoreFrancesco Bartolini
Pagine361-368
361
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2016
Dottrina
LE INNOVAZIONI LEGISLATIVE
IN TEMA DI DELITTI COMMESSI
NELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE (*)
di Francesco Bartolini
(*) Questo contributo dottrinale è tratto dall’Opera “L’omicidio
stradale - Analisi ragionata dei nuovi reati stradali introdotti dalla L.
23 marzo 2016, n. 41”, ed. La Tribuna 2016, a cura di FRANCESCO BAR-
TOLINI.
SOMMARIO
1. Molte polemiche e f‌inalmente una legge. 2. La tecnica uti-
lizzata dal legislatore. 3. Reati autonomi o circostanze aggra-
vanti?. 4. I rapporti tra i “vecchi” e i nuovi reati di omicidio
colposo e di lesioni personali colpose. 5. La formulazione del
primo comma dell’art. 589 bis codice penale. 6. I soggetti atti-
vi del reato. 7. La violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale. 8. I luoghi. 9. La pena. 10. La libertà
personale. 11. Le modif‌iche alle norme processuali. 12. La
fuga del conducente.
1. Molte polemiche e f‌inalmente una legge
A sei anni di distanza dalla prima proposta presenta-
ta al Parlamento (cinque passaggi in aula e due voti di
f‌iducia), viene introdotta nel nostro ordinamento una
normativa dedicata alla repressione dei fatti di omicidio e
di lesioni personali stradali. Le cronache diffuse dai mass
media avevano dato grande risalto ai plurimi episodi, tra-
gici, di eventi lesivi e mortali cagionati da conducenti mol-
to spesso in condizioni psicof‌isiche alterate ed ancora più
spesso datisi alla fuga dopo il sinistro. Il numero di questi
eventi era notevolmente cresciuto, nell’impotenza delle
istituzioni di reagire con strumenti preventivi e repres-
sivi idonei a contrastarli. L’opinione pubblica avvertiva in
modo critico l’assenza di norme adeguate alla punizione
effettiva degli autori e a dare soddisfazione alle persone
offese: troppo debole, e marcatamente insuff‌iciente, la ri-
sposta dello Stato a quello che progressivamente era dive-
nuto un fenomeno di rilevante allarme sociale.
Il ritardo nell’approntare un sistema di regole di raffor-
zamento della reazione giuridica, in proposito, fu dovuto
anche ad accese polemiche tra i fautori, in Parlamento, di
una risposta dura e chi temeva forme di repressione esa-
gerate. Ad incrementare i contrasti ha contribuito il ten-
tativo della parte più esposta della magistratura di trovare
una via alternativa nelle disposizioni vigenti, attraverso
l’utilizzo, nei processi penali, della nozione del dolo even-
tuale. Questa f‌igura giuridica è ben chiara nei concetti
astratti ma è diff‌icile da ricondurre ad una formula pre-
cisa nell’applicazione pratica. Tutti i tentativi dei giudici
di prime cure, di dichiarare improntato a dolo eventuale
il fatto di chi volontariamente attraversa l’incrocio con il
semaforo rosso o si pone alla guida quando è ubriaco, e
pertanto conf‌igurante il delitto di omicidio non dovuto a
semplice colpa ma a consapevole accettazione del rischio
di cagionare il danno, sono stati respinti nei successivi
gradi di giudizio.
La questione del dolo eventuale costituiva un mezzo
per giungere all’irrogazione di una pena severa, adeguata
al sentimento popolare, in una situazione che vedeva con-
dannati, sempre in stato di libertà, a pene miti gli autori
di fatti drammatici, poi tornati a condurre veicoli impune-
mente. Ravvisare il dolo eventuale nelle situazioni limi-
te non costituiva una applicazione aberrante del codice
penale. Essa richiedeva un po’ di coraggio da parte della
magistratura, sempre prudente nell’esercizio delle sue
funzioni e timorosa di applicare pene distanti dai minimi
edittali. La situazione di diffusa circolazione dei veicoli,
ad opera di quasi tutti i cittadini abili, e la comune cono-
scenza dei pericoli e delle regole stradali, insieme all’e-
sperienza delle gravi conseguenze delle inosservanze di
queste regole, consente di prevedere come molto probabili
gli effetti delle condotte spregiudicate, palesemente tra-
sgressive o totalmente indifferenti al rischio del pericolo
per gli altri.
Il legislatore ha scelto una soluzione diversa da quella
tentata senza successo dai giudici di merito. Legare alla
ricordata tipologia di elemento psicologico del reato i de-
litti stradali avrebbe reso diff‌icili i giudizi penali per la de-
licatezza della prova da raggiungere e la natura pressoché
soltanto presuntiva e congetturale dei necessari riscontri.
Invece, aumentare il livello delle pene avrebbe tagliato in
radice questioni e diff‌icoltà, e si rivelava più facile, per il
legislatore: anche se nel caso dei reati stradali i conf‌litti
ideologici e opportunistici hanno reso problematico per-
venire a questo risultato. Totalmente ignorate le questioni
di conf‌igurazione dei reati stradali per dolo eventuale, il
legislatore ha dunque scelto di aumentare in modo rile-
vante l’entità delle pene, anche attraverso la creazione di
fattispecie di reato caratterizzate proprio dall’essere com-

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