DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 aprile 2010, n. 70 - LR 26/2005, art. 17. Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 21 aprile 2010) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico ed in particolare l'art. 17, inerente gli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura;

Visto il proprio decreto 14 marzo 2006, n. 070/Pres. con il quale si approva il Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale 26/2005;

Visti i propri decreti 4 aprile 2007, n. 084/Pres. e 15 gennaio 2008, n. 011/Pres, con i quali si modifica Regolamento citato;

Considerato che il proprio decreto 6 marzo 2007, n. 050/Pres. non ha acquisito efficacia, non essendo intervenuta la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, cosi' come peraltro gia' evidenziato nel citato proprio decreto 4 aprile 2007, n. 084/Pres.;

Viste le decisioni C(2006) 3991 del 31 agosto 2006 e C(2006) 7038 del 18 dicembre 2006 con le quali la Commissione considera compatibili con il mercato comune ai sensi dell' art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, anche gli aiuti concessi al settore pesca ed acquacoltura;

Considerato il notevole interesse manifestato nel comparto agricolo ed ittico per le possibilita' di intervento previste dalla normativa sopraccitata, interesse che si e' concretizzato, in 5 anni di operativita' della legge, in 304 domande ammissibili a finanziamento, di cui 188 finanziate in base alle risorse disponibili, per un totale di risorse impegnate pari a 12,5 milioni di euro cui corrisponde un volume di investimenti di 31,5 milioni di euro;

Preso atto che l'operativita' e l'esperienza maturate in questi cinque anni suggeriscono di apportare alcune modifiche al regolamento di attuazione al fine di migliorarne ulteriormente le procedure;

Ritenuto opportuno, per semplificare la lettura e la comprensione, da parte dei fruitori, delle modifiche che si apportano, di approvare un nuovo regolamento che le recepisca, e contestualmente di abrogare il regolamento iniziale approvato con proprio decreto n. 070/Pres./2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che le modifiche che si intendono apportare all'attuale regolamento saranno articolate in base alle seguenti linee:

- la possibilita' di riconoscere il lavoro svolto dal beneficiario a livello di studio, progettazione ed esecuzione, per la messa a punto di attrezzature ed impianti prototipali non disponibili sul mercato, purche' preliminarmente quantificati ed asseverati con perizia da parte di tecnico abilitato;

- un'articolazione piu' ampia del range di punteggi per la formulazione della graduatoria per le aziende, in modo da riconoscere anche il valore di realizzazioni prototipali e quello di attrezzature poco diffuse sul territorio regionale;

- una modifica al range di' punteggi da attribuire alla ricerca incrementando il valore del parametro relativo alle possibili ricadute delle risultanze della ricerca sul territorio regionale;

- l'estensione della possibilita' di usufruire delle provvidenze di cui alla legge regionale io novembre 2005, n. 26 alle produzioni riconosciute dal marchio AQuA;

- la partecipazione di un unico ricercatore, nell'ambito di uno stesso bando, ad un solo progetto di ricerca;

- la riduzione a 250.000,00 euro del costo massimo ammissibile per i progetti di ricerca;

- la possibilita' di elevare da 250.000,00 a 500.000,00 euro la spesa massima ammissibile per particolari tipologie di investimenti per le imprese della pesca;

- la fissazione, per il 2010, del termine ultimo per la presentazione delle domande;

- la restituzione ai richiedenti delle domande presentate prima della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del proprio decreto che approva il Regolamento;

Considerato che le modifiche proposte rivestono carattere formale e amministrativo e che, pertanto, non rientrano tra quelle per le quali e' necessario provvedere ad una nuova notifica alla Commissione europea;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 619 di data 31 marzo 2010 con la quale la Giunta medesima ha approvato il 'Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale io novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale io novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) Art. 1.

Finalita' e iniziative finanziabili per il settore dell'agricoltura 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'art. 17 della legge regionale io novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine di incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

  1. di forme sostenibili di agricoltura tenendo conto simultaneamente sia dei cambiamenti climatici che dell'impatto ambientale;

  2. di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche attraverso la realizzazione di progetti pilota, su scala ragionevolmente limitata, dimostrativi od innovativi. Possono accedere all'aiuto tutte le imprese agricole che operano nell'ambito del territorio regionale;

  3. di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo sia alternativo che a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti delle filiere agroalimentari;

  4. di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;

  5. del miglioramento che riguarda sia i processi produttivi che i mezzi di produzione - limitatamente alle produzioni biologiche a Denominazione di origine controllata (D.O.C.), a Denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.), a Indicazione geografica tipica (I.G.T.), a Denominazione di origine protetta (D.O.P.), a Indicazione geografica protetta (I.G.P), con Attestazione di specificita' (A.S,), nonche' a quelle di base utilizzate per ottenere prodotti biologici, D.O.C., D.O.C.G., I.G.T., D.O.P., I.G.P., A.S. o che hanno ottenuto o che intendono ottenere entro la conclusione dell'investimento di marchio AQuA - e che siano finalizzati sia al raggiungirnento di una migliore qualita' di prodotto che alla salvaguardia dell'ambiente.

    Art. 2.

    Finalita' e iniziative finanziabili per il settore dell'itticoltura 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'art. 17 della legge regionale 26/2005 al fine di incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

  6. di forme sostenibili di pesca e itticoltura, tenendo conto dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale;

  7. di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo e a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti delle filiere della pesca e dell' itticoltura;

  8. di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnova bili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;

  9. ...

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