DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 maggio 2012, n. 109 - Regolamento di modifica al regolamento recante la definizione delle modalita' e delle condizioni per la realizzazione, il funzionamento e la promozione del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (Crita) di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2010, n. 259.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 30 maggio 2012, n. 22) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) ed in particolare l'art. 18 in forza del quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura presso la Facolta' di Agraria dell'Universita' degli Studi di Udine, aperto agli enti pubblici di ricerca e/o sviluppo rurale singoli o associati, alle organizzazioni di imprenditori agricoli, nonche' a soggetti privati, al fine di coordinare e sviluppare le attivita' di ricerca e di trasferimento tecnologico;

Visto il regolamento recante la definizione delle modalita' e delle condizioni per la realizzazione, il funzionamento e la promozione del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (CRITA) di cui all'art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), emanato con proprio decreto 25 novembre 2010, n. 0259/ Pres. e successivamente modificato con proprio decreto 3 giugno 2011, n. 0131/Pres.;

Ritenuto, al fine di consentire un maggiore spazio operativo all'attivita' del CRITA stesso, di anticipare i termini di presentazione della domanda;

Ritenuto opportuno prevedere che le attivita' finanziate al CRITA, aventi natura eminentemente di ricerca, possano iniziare gia' nell'anno del finanziamento e spaziare in un arco temporale pluriennale, di durata non superiore a tre anni;

Considerato che la complessita' delle tematiche, la vastita' delle attivita' in capo al CRITA e la loro durata pluriennale suggeriscono la possibilita' di liquidare le attivita' svolte anche per stati di avanzamento annuali;

Ritenuto di adeguare il contenuto del regolamento emanato con proprio decreto n. 0259/Pres./2010 alle modifiche apportate all'art.

18 della legge regionale n. 26/2005 dall'art. 2, comma 70, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), che ha aggiunto i commi 2-bis e 2 ter all'art. 18 richiamato, prevedendo la possibilita' di erogazione anticipata dei contributi nel limite massimo del 50 per cento dei contributi concessi e la non applicazione agli anticipi dell'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, concernente la prestazione di garanzie...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT