DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 febbraio 2012, n. 43 - Regolamento recante criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione per investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 22 febbraio 2012) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico ed in particolare l'art. 17, inerente gli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) adottati dalla Commissione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 319 di data 27 dicembre 2006;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - serie L - n. 358 del 16 dicembre 2006 e relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001, ed in particolare l'art. 4;

Visto il proprio decreto 7 marzo 2011, n. 048/Pres. con il quale si abroga il proprio decreto 12 aprile 2010, n. 070/Pres. relativo all'approvazione del regolamento attuativo dell'art. 17 della legge regionale n. 26/2005;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2011, n.

1971, con la quale si approva il Regolamento recante criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione per investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) (di seguito 'Regolamento') e si stabilisce di trasmettere alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 20, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1857/2006, la sintesi delle informazioni relative al regolamento stesso ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

Atteso che la sintesi delle informazioni e' stata regolarmente trasmessa agli uffici della Commissione europea;

Preso atto che con la nota n. 1241694 del 21 novembre 2011 la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea invita, tra l'altro, le autorita' italiane a modificare l'art. 12 del Regolamento, che fissa gli importi massimi di contributo concedibili ad una singola impresa per triennio, sopprimendo le parole 'a decorrere dalla data di concessione del primo aiuto';

Preso atto che in data 13 dicembre 2011 e' stato dato riscontro alla nota citata recependo le indicazioni della Commissione europea nel testo del Regolamento;

Preso atto che in data 9 gennaio 2012 la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha pubblicato la sintesi delle informazioni relative al regime di aiuti sul proprio sito web e che pertanto a partire dal 10 gennaio 2012 e' iniziato il periodo di validita' del regime stesso;

Ritenuto pertanto necessario emanare il regolamento con la modifica apportata;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° febbraio 2012, n. 152 con la quale la Giunta medesima ha riapprovato 'il Regolamento recante criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione per investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)', cosi' come modificato a seguito delle osservazioni formulate dalla Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento recante criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione per investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)', cosi' come modificato a seguito delle osservazioni formulate dalla Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea, nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento recante criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione per investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ai sensi dell'art.

17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Art. 1.

Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al fine di incentivare la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

  1. di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche;

  2. di metodologie e di tecniche che permettano riduzioni nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari di almeno il 25 per cento rispetto ad una situazione di ordinarieta';

  3. di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio; alla cattura ed all'isolamento del biossido di carbonio contribuiscono indirettamente anche le metodologie e le tecniche costruttive che permettono risparmi energetici negli edifici e nelle strutture aziendali di almeno il 25 per cento rispetto ad una situazione di ordinarieta';

  4. di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo a scopo energetico di sottoprodotti delle filiere agroalimentari;

  5. di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo a...

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