DECRETO 26 aprile 2002 - Accertamento della composizione e innocuita' dei farmaci di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo. Individuazione della documentazione da sottoporre all'Istituto superiore di sanita' ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439

IL PRESIDENTE dell'Istituto superiore di sanita'

Visto l'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754; Visto l'art. 2, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70; Visto l'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439; Premesso che la documentazione relativa alla richiesta di avvio di studi clinici di fase I deve essere organizzata in varie parti, in accordo con le attuali regole della Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA); che i contenuti della documentazione devono essenzialmente conformarsi alle linee guida redatte dall'EMEA per i vari argomenti; che tali linee guida sono disponibili sul sito internet http://www.eudra.org/en home.htm; Considerato che per quanto riguarda i tipi di saggi e protocolli sperimentali devono essere tenute presenti eventuali linee guida emanate da organismi nazionali, o in loro assenza, sopranazionali (UE, OCSE, OMS, EMEA); Decreta

Art. 1.

Ambito di applicazione Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, si individua la documentazione da sottoporre all'Istituto superiore di sanita' ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 2.

Documentazione generale Ai fini di un corretto inquadramento dello studio proposto, e' opportuno che la problematica sia presentata da parte di esperti del proponente, strutturata sotto forma di "Expert Report" per la parte di qualita' e di farmacotossicologia. La predisposizione degli "Expert Report" dovrebbe sostanzialmente seguire le relative linee guida europee.

Art. 3.

Documentazione di qualita' Analogamente alla documentazione generale, la documentazione chimico-farmaceutica e biologica deve essere impostata secondo quanto stabilito attualmente a livello di normativa europea.

La documentazione viene di seguito individuata, differenziandola in relazione alla tipologia dei farmaci.

Farmaci costituiti da prodotti per sintesi chimica o per estrazione

  1. Documentazione.

    1. Prodotto farmaceutico

      a) documentazione relativa alla composizione quali-quantitativa, alle caratteristiche tecnologiche ed ai dati di stabilita' relativi al periodo di sperimentazione; b) descrizione abbreviata del metodo di produzione; c) descrizione del metodo convalidato per la determinazione quali-quantitativa di ciascun principio attivo e, ove rilevante, degli eccipienti.

    2. Materie prime

      a) documentazione dettagliata relativa alle caratteristiche chimiche, fisiche e di stabilita' di ciascun principio attivo impiegato per la produzione del prodotto farmaceutico e definizione dello standard di riferimento. Qualora il principio attivo sia gia' descritto nella farmacopea di uno dei Paesi aderenti allo spazio economico europeo di cui alla legge 8 luglio 1993, n. 300, di Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda e Stati Uniti d'America sara' sufficiente il riferimento alla farmacopea; b) descrizione abbreviata del metodo di produzione del principio attivo; c) documentazione relativa alle caratteristiche chimiche, fisiche e tecnologiche degli eccipienti. Qualora questi siano gia' descritti nella farmacopea di uno dei Paesi aderenti allo spazio economico europeo di cui alla legge 8 luglio 1993, n. 300, o di Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda e Stati Uniti d'America sara' sufficiente il riferimento alla farmacopea; d) descrizione dei metodi convalidati per la valutazione delle specifiche delle materie prime.

    3. Certificati analitici

      certificati analitici relativi agli accertamenti eseguiti sui principi attivi, sugli eccipienti e sui prodotti farmaceutici.

  2. Campioni.

    Qualora se ne ravvisi la necessita' e su richiesta dell'Istituto superiore di sanita' devono essere forniti campioni del prodotto farmaceutico, di ciascun principio attivo impiegato, del relativo standard di riferimento, delle impurezze rilevanti e degli eccipienti, in quantita' sufficiente per consentire gli accertamenti della composizione.

    Saranno ammessi campioni provenienti dall'estero purche' sia dichiarato il luogo di produzione ed essi siano stati prodotti e controllati in conformita' alla documentazione sopra citata.

    Farmaci costituiti da prodotti biologici

  3. Documentazione.

    Farmaci prodotti mediante tecnologia del DNA ricombinante.

    Per i prodotti ottenuti con la tecnologia del DNA ricombinante deve essere riportata documentazione relativa

    alla strategia utilizzata per il clonaggio e l'espressione del gene; al controllo delle banche di cellule e/o vettore di espressione come descritto nella Farmacopea ufficiale; ai controlli sulla produzione; alla caratterizzazione ed alla purezza del principio attivo e del prodotto finito nonche' alla valutazione della sua attivita' biologica.

    Deve inoltre essere fornita la descrizione e la convalida completa del processo di inattivazione/rimozione virale e quella della riproducibilita' delle caratteristiche di qualita' del prodotto.

    Farmaci costituiti da anticorpi monoclonali o da prodotti di linee cellulari continue.

    Per gli anticorpi monoclonali e per i principi attivi ottenuti da linee cellulari continue deve essere riportata tutta la documentazione descritta al punto precedente con l'eccezione, se del caso, della parte genetica. Per quanto riguarda gli anticorpi monoclonali, deve essere presente nella documentazione fornita dimostrazione che le linee cellulari e gli animali eventualmente utilizzati...

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