Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Costituzione di un fondo di garanzia per il credito al consumo.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante delle concorrenza e del mercato, siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori; Visto, altresi', l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attivita' produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.

124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.

133223 del 18 dicembre 2003 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori per un importo complessivo di Euro 16.629.951,61; Ritenuto di poter favorire l'accesso al credito al consumo di alcune categorie di nuclei familiari attraverso la costituzione di un fondo di garanzia la cui gestione viene attribuita all'IPI, ente strumentale di questa amministrazione; Sentite le Commissioni parlamentari competenti che hanno espresso il loro parere nella seduta del 18 dicembre 2003 al Senato e nella seduta dell'11 dicembre 2003 alla Camera dei deputati;

Decreta

Art. 1.

  1. Le ulteriori risorse finanziarie assegnate al «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», la cui consistenza in termini di competenza per...

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