DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1999, n.156 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e le attivita' integrative delle istituzioni scolastiche

in vigore dal: 18- 6-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Visto l'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567; Ritenuta la necessita' di arrecare modificazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996, in particolare per quanto concerne una piu' comprensiva definizione delle attivita' scolastiche, l'utilizzazione nelle medesime di docenti in esubero, la costituzione formale delle associazioni studentesche, il completamento della disciplina della consulta provinciale e l'indicazione delle risorse finanziarie destinate al suo funzionamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.

249; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; E m a n a il seguente regolamento

Art. 1.

Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.

567, concernente regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche, sono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui al presente decreto.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione

"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

Puo' inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il...

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