La prorom pente iniziativa d'ufficio esercitata mediante le 'norme contenitori
Autore | Vergine, Francesco |
Pagine | 143-232 |
CAPITOLO V
LA PROROMPENTE INIZIATIVA D’UFFICIO
ESERCITATA MEDIANTE
LE “NORME CONTENITORI”
S: 1. Le assunzioni probatorie disposte d’ufficio: l’attività nell’udienza
preliminare. – 1.1. (segue): rapporto tra indecidibilità – integrazione probato-
ria – decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. – 1.2. (segue):
tipologia delle ‘prove’ assumibili e limiti. – 1.3. (segue): una ‘tappa’ inquisito-
ria in una fase d’ispirazione accusatoria. – 1.4. (segue): rapporti tra attività di
stimolo e di assunzione diretta: dall’art. 421 bis all’art. 422. – 2. Uno speciale
innesto radicalmente inquisitorio: il giudizio abbreviato. – 2.1. (segue): l’ener-
gica modifica della legge “Carotti”. – 2.2. (segue): in particolare le due opzioni
di accesso: il modulo semplice e quello condizionato. – 2.3. (segue): il ruolo
del pubblico ministero. – 2.4. (segue): i poteri probatori del giudice: l’art. 441
comma 5 c.p.p. – 2.5. (segue): considerazioni critiche di compatibilità siste-
matica. – 3. L’ammissione di nuovi mezzi di prova in dibattimento: il nodo
dell’art. 507 c.p.p. – 3.1. (segue): le “nuove prove”. – 3.2. (segue): … acquisibili
“anche d’ufficio”. – 3.3. (s egue): … una volta “terminata l’acquisizione delle
prove”. – 3.4. (segue): … quando “risulta assolutamente necessario”. – 4. L’am-
pliamento probatorio nel grado di appello: la rinnovazione dell’istruzione di-
battimentale. – 4.1. L’integrazione d’ufficio. I presupposti operativi e l’ambito
oggettivo. – 4.2. La rinnovazione d’ufficio nel rapporto tra giudice e parti.
– 5. Verifiche di condivisibilità e di aderenza al sistema.
1. Le assunzioni probatorie disposte d’ufficio: l’attività
nell’udienza preliminare.
La caratteristica di norma “contenitore” nasce dalla considera-
zione che l’art. 422 c.p.p., come, d’altra parte il precedente art. 421
bis, non prevede una elencazione tassativa dei mezzi di prova assu-
mibili nel corso dell’udienza preliminare ma consente che l’inter-
vento giurisdizionale possa spingersi sino all’attivazione di tutti gli
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strumenti probatori, con il solo limite discendente dalle norme rela-
tive ai singoli mezzi di prova che, di volta in volta, espressamente
li disciplinano, oltre che dalle norme di carattere generale che gui-
dano ogni esercizio probatorio.
In un’ottica temporale e sostanziale, il potere di procedere ad as-
sunzioni ofciose trova il suo presupposto nell’esaurimento della di-
scussione caratterizzata da esiti di “insoddisfazione” per il giudice. In
tali casi il legislatore ha inteso conferire al decidente un potere di di-
sporre l’assunzione delle prove delle quali appaia manifesta la decisi-
vità ai ni della sentenza di non luogo a procedere (art. 422 c.p.p.)1.
Già da una semplice lettura della norma possono cogliersi le
profonde diversità contenutistiche e funzionali tra la nuova e la vec-
chia formulazione dell’art. 422 c.p.p.
Correttamente si è affermato che la novella ha provocato una
«metamorfosi dell’istituto»2 o, che dir si voglia, una sua trasmuta-
zione3. La legge 479/99, difatti, ha completamente riscritto la strut-
tura della norma introducendo poteri di assunzione diretta delle
prove esercitabili dal giudice: facoltà che, nella versione previgente,
era sconosciuta.
L’art. 422 c.p.p, nella versione precedente alla riforma di ne
secolo, prevedeva la possibilità che il giudice dell’udienza prelimi-
nare, all’esito della discussione, indicasse alle parti temi nuovi o
incompleti mediante i quali si sarebbe potuto ampliare lo spettro
del provato acquisendo “sommarie informazioni ai ni della deci-
sione” (sic, la rubrica dell’articolo).
L’iniziativa probatoria, nella sua componente acquisitiva, era ri-
messa in via esclusiva alle parti ed «era imperniata sulla distinzione
1 Si noti l’utilizzo di un linguaggio improprio allorché il legislatore parla di pro-
ve. L’udienza preliminare non è una fase deputata all’assunzione delle prove in senso
tecnico per cui, pur nella consapevolezza dell’a-tecnicismo, si ritiene il termine “pro-
ve” sinonimo di “fonti di prova”.
2 G, Commento alla l. 16 dicembre 1999, n. 479, sub artt. 20-23, in Dir.
pen. proc., 2000, p. 282.
3 C, Procedura penale, V ed., Milano, 2000, p. 889.
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tra prove a carico e prove a discarico e sul giudizio (ipotetico) di
manifesta (o evidente) decisività»4. Il supplemento istruttorio,
quindi, era diretto al raggiungimento degli obiettivi unilaterali che
ciascuna parte si proponeva5.
L’evoluzione ha rappresentato un restringimento nalistico, poi-
ché l’assunzione giudiziale delle prove è ammessa, ora, solo nel
caso in cui appaia evidente la decisività ai ni della sentenza di non
luogo a procedere. Se, da un lato, si è giunti all’introduzione di una
norma che afda corposi poteri probatori al giudice, senza limita-
zione né quantitativa (ovvero sul numero delle prove) né qualitativa
(ossia sulla tipologia delle prove), dall’altro si è limitata la portata
stabilendo lo scopo, esclusivamente indirizzato verso soluzioni fa-
vorevoli all’imputato.
1.1. (segue): rapporto tra indecidibilità – integrazione probatoria
– decisività per una sentenza di non luogo a procedere.
Il presupposto storico, oltre che logico, direttamente discendente
dalla norma, è costituito dalla impossibilità di decidere sulla base di
quanto emerso tra fascicolo(i) a disposizione e discussione nale. La
questione che si pone concerne il signicato da attribuire al concetto
di indecidibilità, la cui esegesi deve essere, tuttavia, orientata verso
soluzioni contemplanti il funzionamento dei poteri giudiziali.
In tal senso può operarsi un richiamo a quanto già precedente-
mente esposto6, poichè si ravvisa una comunanza di contenuti tra
la percezione del presupposto in relazione all’art. 421 bis c.p.p. e
quella che scaturisce dalla lettura sistematica dell’art. 422 c.p.p.
Due precisazioni, tuttavia, si impongono. L’indecidibilità che ri-
leva in questa sede si connota per una sua persistenza: il rapporto, sul
quale si tornerà, tra l’art. 421 bis c.p.p. e il seguente art. 422 c.p.p.,
4 B, sub art. 422 c.p.p., in A.V., Codice di procedura penale com-
mentato, a cura di G – S, II, III ed., Milano, 2007, p. 3864.
5 P, Udienza preliminare, regole probatorie e procedimenti speciali, in
A. V., L’udienza preliminare, Milano, 1992, p. 96.
6 V. supra § 2.1.
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