La prorom pente iniziativa d'ufficio esercitata mediante le 'norme contenitori

AutoreVergine, Francesco
Pagine143-232
CAPITOLO V
LA PROROMPENTE INIZIATIVA D’UFFICIO
ESERCITATA MEDIANTE
LE “NORME CONTENITORI”
S: 1. Le assunzioni probatorie disposte d’ufficio: l’attività nell’udienza
preliminare. – 1.1. (segue): rapporto tra indecidibilità – integrazione probato-
ria – decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. – 1.2. (segue):
tipologia delle ‘prove’ assumibili e limiti. – 1.3. (segue): una ‘tappa’ inquisito-
ria in una fase d’ispirazione accusatoria. – 1.4. (segue): rapporti tra attività di
stimolo e di assunzione diretta: dall’art. 421 bis all’art. 422. – 2. Uno speciale
innesto radicalmente inquisitorio: il giudizio abbreviato. – 2.1. (segue): l’ener-
gica modifica della legge “Carotti”. – 2.2. (segue): in particolare le due opzioni
di accesso: il modulo semplice e quello condizionato. – 2.3. (segue): il ruolo
del pubblico ministero. – 2.4. (segue): i poteri probatori del giudice: l’art. 441
comma 5 c.p.p. – 2.5. (segue): considerazioni critiche di compatibilità siste-
matica. – 3. L’ammissione di nuovi mezzi di prova in dibattimento: il nodo
dell’art. 507 c.p.p. – 3.1. (segue): le “nuove prove”. – 3.2. (segue): … acquisibili
“anche d’ufficio”. – 3.3. (s egue): … una volta “terminata l’acquisizione delle
prove”. – 3.4. (segue): … quando “risulta assolutamente necessario”. – 4. L’am-
pliamento probatorio nel grado di appello: la rinnovazione dell’istruzione di-
battimentale. – 4.1. L’integrazione d’ufficio. I presupposti operativi e l’ambito
oggettivo. – 4.2. La rinnovazione d’ufficio nel rapporto tra giudice e parti.
– 5. Verifiche di condivisibilità e di aderenza al sistema.
1. Le assunzioni probatorie disposte d’ufficio: l’attività
nell’udienza preliminare.
La caratteristica di norma “contenitore” nasce dalla considera-
zione che l’art. 422 c.p.p., come, d’altra parte il precedente art. 421
bis, non prevede una elencazione tassativa dei mezzi di prova assu-
mibili nel corso dell’udienza preliminare ma consente che l’inter-
vento giurisdizionale possa spingersi sino all’attivazione di tutti gli
144       
strumenti probatori, con il solo limite discendente dalle norme rela-
tive ai singoli mezzi di prova che, di volta in volta, espressamente
li disciplinano, oltre che dalle norme di carattere generale che gui-
dano ogni esercizio probatorio.
In un’ottica temporale e sostanziale, il potere di procedere ad as-
sunzioni ofciose trova il suo presupposto nell’esaurimento della di-
scussione caratterizzata da esiti di “insoddisfazione” per il giudice. In
tali casi il legislatore ha inteso conferire al decidente un potere di di-
sporre l’assunzione delle prove delle quali appaia manifesta la decisi-
vità ai ni della sentenza di non luogo a procedere (art. 422 c.p.p.)1.
Già da una semplice lettura della norma possono cogliersi le
profonde diversità contenutistiche e funzionali tra la nuova e la vec-
chia formulazione dell’art. 422 c.p.p.
Correttamente si è affermato che la novella ha provocato una
«metamorfosi dell’istituto»2 o, che dir si voglia, una sua trasmuta-
zione3. La legge 479/99, difatti, ha completamente riscritto la strut-
tura della norma introducendo poteri di assunzione diretta delle
prove esercitabili dal giudice: facoltà che, nella versione previgente,
era sconosciuta.
L’art. 422 c.p.p, nella versione precedente alla riforma di ne
secolo, prevedeva la possibilità che il giudice dell’udienza prelimi-
nare, all’esito della discussione, indicasse alle parti temi nuovi o
incompleti mediante i quali si sarebbe potuto ampliare lo spettro
del provato acquisendo “sommarie informazioni ai ni della deci-
sione” (sic, la rubrica dell’articolo).
L’iniziativa probatoria, nella sua componente acquisitiva, era ri-
messa in via esclusiva alle parti ed «era imperniata sulla distinzione
1 Si noti l’utilizzo di un linguaggio improprio allorché il legislatore parla di pro-
ve. L’udienza preliminare non è una fase deputata all’assunzione delle prove in senso
tecnico per cui, pur nella consapevolezza dell’a-tecnicismo, si ritiene il termine “pro-
ve” sinonimo di “fonti di prova”.
2 G, Commento alla l. 16 dicembre 1999, n. 479, sub artt. 20-23, in Dir.
pen. proc., 2000, p. 282.
3 C, Procedura penale, V ed., Milano, 2000, p. 889.
   ’   ... 145
tra prove a carico e prove a discarico e sul giudizio (ipotetico) di
manifesta (o evidente) decisività»4. Il supplemento istruttorio,
quindi, era diretto al raggiungimento degli obiettivi unilaterali che
ciascuna parte si proponeva5.
L’evoluzione ha rappresentato un restringimento nalistico, poi-
ché l’assunzione giudiziale delle prove è ammessa, ora, solo nel
caso in cui appaia evidente la decisività ai ni della sentenza di non
luogo a procedere. Se, da un lato, si è giunti all’introduzione di una
norma che afda corposi poteri probatori al giudice, senza limita-
zione né quantitativa (ovvero sul numero delle prove) né qualitativa
(ossia sulla tipologia delle prove), dall’altro si è limitata la portata
stabilendo lo scopo, esclusivamente indirizzato verso soluzioni fa-
vorevoli all’imputato.
1.1. (segue): rapporto tra indecidibilità – integrazione probatoria
– decisività per una sentenza di non luogo a procedere.
Il presupposto storico, oltre che logico, direttamente discendente
dalla norma, è costituito dalla impossibilità di decidere sulla base di
quanto emerso tra fascicolo(i) a disposizione e discussione nale. La
questione che si pone concerne il signicato da attribuire al concetto
di indecidibilità, la cui esegesi deve essere, tuttavia, orientata verso
soluzioni contemplanti il funzionamento dei poteri giudiziali.
In tal senso può operarsi un richiamo a quanto già precedente-
mente esposto6, poichè si ravvisa una comunanza di contenuti tra
la percezione del presupposto in relazione all’art. 421 bis c.p.p. e
quella che scaturisce dalla lettura sistematica dell’art. 422 c.p.p.
Due precisazioni, tuttavia, si impongono. L’indecidibilità che ri-
leva in questa sede si connota per una sua persistenza: il rapporto, sul
quale si tornerà, tra l’art. 421 bis c.p.p. e il seguente art. 422 c.p.p.,
4 B, sub art. 422 c.p.p., in A.V., Codice di procedura penale com-
mentato, a cura di G – S, II, III ed., Milano, 2007, p. 3864.
5 P, Udienza preliminare, regole probatorie e procedimenti speciali, in
A. V., L’udienza preliminare, Milano, 1992, p. 96.
6 V. supra § 2.1.

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