DECRETO 10 settembre 2010, n. 249 - Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita'' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell''infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell''articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (11G0014)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, secondo comma, lettera n), e sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 268;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto l'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto l'articolo 64 e, in particolare, il comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

Visto il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell' istruzione, dell' universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 , n. 89, concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 concernente l'attivazione, nei conservatori di musica, e negli istituti musicali pareggiati, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 concernente l'attivazione, nelle accademie di belle arti, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 concernente norme sull'autonomia didattica degli atenei, che ha sostituito il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37 concernente le classi di abilitazione nella scuola secondaria di primo grado;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 25 giugno 2009;

Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del 26 maggio 2009;

Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nell'adunanza del 26 giugno 2009;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 22 giugno 2009;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sessione consultiva degli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2010;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Ritenuto di non doversi adeguare al parere della VII Commissione della Camera dei deputati riguardo alla condizione 5, in quanto la possibilita' di approfondire determinate aree disciplinari nel percorso di Scienze della Formazione Primaria e' gia' contemplata nei crediti a scelta dello studente e la figura di docente esperto in determinati ambiti non e' attualmente prevista dall'ordinamento vigente; riguardo alla condizione 8, poiche' la maturazione di competenze docimologiche e' gia' prevista negli insegnamenti indicati nelle tabelle ed e' approfondita nel corso del tirocinio; riguardo alla condizione 11, perche' i criteri di scelta dei tutor sono oggetto di successivo decreto e la previsione di eventuali meccanismi premiali esula dall'ambito del presente decreto;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 7 settembre 2010;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, collegato all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, i requisiti e le modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, in coerenza con le previsioni di cui al piano programmatico adottato dal Ministro dell'istruzione dell' universita' e della ricerca, ai sensi del predetto articolo 64.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto all'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2008):

416. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarita' alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il

Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento puo' essere comunque adottato, e' definita la disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale e dell'attivita' procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. E' comunque fatta salva la validita' delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo degli articoli 33, sesto comma e

117, secondo comma, lettera n) e sesto comma della

Costituzione:

Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a)-m) (omissis)

n) norme generali sull'istruzione;

La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle

Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

- Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita...

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