Considerazioni sul nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato

AutorePaola Scevi
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@1. Il nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato

– Il quadro normativo in materia di sanzioni amministrative e penali1 per l’illecito ingresso o trattenimento di stranieri nel territorio nazionale ha subito importanti modifiche in forza degli interventi legislativi che si sono succeduti in questi anni e, da ultimo, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che ha introdotto il reato di immigrazione clandestina punendo l’ingresso e il trattenimento illegale nel territorio dello Stato.

In particolare l’articolo 1, comma 16, lettera a), inserisce nel Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’articolo 10 bis recante una nuova disposizione incriminatrice, relativa all’ingresso e al soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Il comma 1 dell’art. 10 bis, Testo Unico immigrazione, qualifica la nuova fattispecie di reato come contravvenzione2 e prevede l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro.

A tale reato non è applicabile l’art. 162 c.p. (Oblazione nelle contravvenzioni), che prevede, nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, la facoltà del contravventore di estinguere il reato mediante il pagamento di una somma di denaro.

Il comma 2 dell’articolo 10 bis, Testo Unico immigrazione, specifica che le nuove disposizioni non si applicano agli stranieri che siano stati respinti ai valichi di frontiera perché privi dei requisiti richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato.

La condotta tipica è costituita dal «fare ingresso» ovvero dal «trattenersi» nel territrorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del Testo Unico immigrazione, nonché di quelle di cui all’art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, recante la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio3.

Quanto alla violazione delle norme sull’ingresso occorre rilevare che, perché si configuri il reato, debbono concorrere tre elementi, ossia: l’ingresso nel territorio dello Stato, la sottrazione ai controlli di frontiera, la mancata emissione di un provvedimento di respingimento ai sensi dell’art. 10, Testo Unico immigrazione.

Il riferimento è sia ad ogni tipo di attraversamento illegale della frontiera (marittima, aerea e terrestre) che lo straniero abbia realizzato sottraendosi ai controlli previsti, sia agli ingressi effettuati attraverso i valichi di frontiera con l’esibizione di documenti di viaggio e visti di ingresso falsi o contraffatti tali da trarre in inganno il personale di polizia in occasione dei controlli di frontiera.

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 10 bis, Testo Unico immigrazione, sono esclusi da tali fattispecie gli stranieri che abbiano presentato una domanda di protezione internazionale in base al decreto legislativo n. 251/2007.

Quanto alla violazione delle norme concernenti il valido soggiorno nel territorio nazionale, il reato si configura in presenza dei seguenti elementi: la permanenza dello straniero nel territorio italiano, la mancata presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro il termine prescritto, l’insussistenza di cause di forza maggiore che abbiano cagionato il ritardo o l’omissione nella presentazione della domanda.

Rientrano altresì nella fattispecie incriminatrice considerata i casi in cui lo straniero permanga nel territorio dello Stato quando il suo permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato, ovvero non rilasciato o non rinnovato.

L’articolo 10 bis, Testo Unico immigrazione, richiama espressamente l’art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, recante la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio. La disposizione prevede che nei casi di ingresso in Italia per tali motivi, non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. Il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.

Al momento dell’ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero dovrà dichiarare la sua presenza, rispettivamente all’autorità di frontiera o al Questore della provincia in cui si trova.

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Il reato in esame si configura come reato permanente in quanto la condotta antigiuridica e lesiva perdura nel tempo per concreta e continua volontà dell’agente.

@2. La congruità del trattamento sanzionatorio. I criteri di sussidiarietà e proporzionalità

– Il dibattito politico in materia di immigrazione si è appuntato sovente sullo snodo della possibile introduzione del reato di immigrazione clandestina. La nuova norma, ampiamente condivisa in sede parlamentare, si presta tuttavia ad una serie di osservazioni critiche.

Occorre preliminarmente osservare che la criminalizzazione della figura del migrante in quanto tale, stride con la visione dell’illecito penale prospettata dalla nostra Costituzione4.

Va del pari osservato che la scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative deve ispirarsi alle indicazioni politico-criminali ricavabili con una certa evidenza dalla Costituzione e segnatamente: al criterio di sussidiarietà (o di necessarietà), per il quale il ricorso alla sanzione penale dovrebbe costituire l’ultima ratio, in mancanza di tecniche di controllo sociale provviste di un analogo grado di efficacia; al criterio di proporzionalità, inteso come criterio generale di congruenza degli strumenti normativi in rapporto alle finalità da perseguire, e quindi di adeguatezza del trattamento sanzionatorio alla gravità del fatto commesso5.

La sanzione penale non costituisce l’unico strumento mediante il quale il legislatore può perseguire l’effettività dell’imposizione di obblighi o di doveri, ma deve essere considerata una extrema ratio, da riservare ai casi in cui per la tutela di beni ritenuti essenziali non appaiono efficaci altri strumenti6.

Il rango costituzionale della libertà personale, impone di circoscrivere, per quanto possibile, l’ambito del penalmente rilevante: il ricorso o meno alla sanzione criminale deriva da considerazioni generali (sulla funzione dello Stato, sul sistema penale, sulle sanzioni penali) e particolari (sui danni sociali contingentemente provocati dalla stessa esistenza delle incriminazioni) che, per loro natura, sono autenticamente ideologiche e politiche e, pertanto controllabili soltanto alla luce del criterio della ragionevolezza7.

La discrezionalità del legislatore per quanto attiene all’individuazione delle condotte punibili, ed alla scelta e quantificazione delle relative sanzioni «può essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della...

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