DECRETO 27 aprile 1998, n. 264 - Regolamento recante norme per l'impiego di ingredienti consentiti nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e fresche

DECRETO 27 aprile 1998, n. 264.

Regolamento recante norme per l'impiego di ingredienti consentiti nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e fresche.

IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari; Visto l'articolo 30 della citata legge n. 580/1967, con il quale e' conferita al Ministro della sanita' la potesta' di autorizzare, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, gli ingredienti alimentari da consentirsi nella produzione delle paste alimentari speciali secche, stabilendo del pari le modalita' di impiego, di produzione e di commercializzazione; Visto, altresi', l'articolo 33 della medesima legge n. 580/1967, con il quale e' consentita la produzione delle paste alimentari fresche nell'osservanza di quanto stabilito per le paste alimentari secche dalla legge stessa, salvo che per il tenore di umidita' e di acidita'; Visti i decreti ministeriali 27 settembre 1967, 16 maggio 1969 e 20 marzo 1981, con i quali e' stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 580/1967, l'impiego di alcuni ingredienti alimentari nella produzione delle paste speciali secche e delle paste alimentari fresche; Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, relativo a attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.

503, concernente attuazione delle direttive (CEE) n. 71/118, n.

75/431, n. 78/431 e n. 78/50 relative a problemi igienicosanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, nonche' della direttiva (CEE) 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, concernente regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n.

227, concernente regolamento di attuazione della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi di carni macinate e delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 537, concernente attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, concernente regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, concernente attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi; Visto il decreto...

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