La condanna economica negli obblighi di fare (infungibili) o di non fare prevista dall'art. 614 bis c.p.c.. Sull'applicabilità della novella anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma

AutoreBarbieri Alfredo
Pagine140-143
140
dott
2/2012 Arch. loc. e cond.
DOTTRINA
LA CONDANNA ECONOMICA
NEGLI OBBLIGHI DI FARE
(INFUNGIBILI) O DI NON FARE
PREVISTA DALL’ART. 614 BIS
C.P.C.. SULL’APPLICABILITÀ
DELLA NOVELLA ANCHE
AI GIUDIZI IN CORSO ALLA
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
DELLA NORMA
di Alfredo Barbieri
SOMMARIO
1. La mens della norma. 2. Breve esame di diritto comparato.
3. I precedenti progettuali. 4. Lo scopo def‌lattivo dell’art. 614
bis c.p.c. 5. L’esonero dalla condanna ex art. 614 bis in ipotesi
di “caso fortuito” o “forza maggiore” 6. Sulla possibilità di
richiedere l’applicazione dell’art. 614 bis e.p.c. nei giudizi in
corso, f‌ino al momento della precisazione delle conclusioni.
7. Conclusioni.
1. La mens della norma
Il legislatore, nell’intento di offrire ai cittadini una più
rapida soluzione delle controversie giudiziarie, ha inseri-
to, con la Legge n. 69/2009, una serie di previsioni proces-
suali dirette allo scopo.
Fra queste hanno certamente rilievo sia l’art. 702 bis
c.p.c., che permette l’instaurazione, a mezzo ricorso, di un
“procedimento sommario di cognizione” che, come tale,
può permettere, allorché non occorra istruttoria perché
la prova è documentale o l’istruttoria si prof‌ili rapida,
di giungere alla decisione in tempi brevi rispetto ad un
ordinario giudizio, sia, in particolare, l’art. 614 bis c.p.c.
che ha lo scopo di rendere più “pressante”, per l’onerato, il
rispetto di quanto deciso dal Giudice.
L’art. 614 bis è stato introdotto, nel codice di procedura
civile, con l’art. 49 della legge citata ed ha lo scopo di dis-
suadere eventuali ritardi nel rispetto delle pronunce rela-
tive ad obblighi di fare e ad obblighi di non fare.
La maggior parte della dottrina ritiene che la novella
si applichi ai soli giudizi istaurati dopo l’entrata in vigore
della stessa (ossia successivamente al 4 luglio 2009) (1)
in relazione a quanto specif‌icato nell’art. 58 della L. n.
69/2009 che regola il regime transitorio ma, a nostro avvi-
so, l’interpretazione “restrittiva” non è condivisibile.
L’art. 58 stabilisce, testualmente, che le previsioni “che
modif‌icano il codice di procedura civile e le disposizioni
per l’attuazione del codice di procedura civile” si applica-
no ai giudizi istaurati dopo il 4 luglio 2009; elenca, inoltre,
quelle disposizioni che trovano applicazione immediata,
anche con riferimento ai giudizi di primo grado già in
corso (2).
Orbene, l’interpretazione della norma transitoria of-
ferta dalla dottrina prevalente sostiene che sia le norme
modif‌icate che quelle nuove si applichino solo ai giudizi
istaurati successivamente all’entrata in vigore della L. n.
69/2009; la tesi, a nostro avviso, non può essere condivisa,
e ciò in base proprio ad un’attenta lettura dell’art. 58, cioè
della norma transitoria.
Infatti, se certamente non vi può essere dubbio che le
norme processuali “modif‌icate” trovano, salvo specif‌ica di-
versa indicazione, applicazione solo nei giudizi sorti dopo
l’entrata in vigore della L. n. 69/2009, non si può giunge-
re ad analoga conclusione per le norme “nuove” quale è
appunto quella contenuta nell’art. 614 bis c.p.c. che, ol-
tretutto, non incide ai f‌ini decisori, sulla valutazione del
diritto sostanziale oggetto del giudizio, ma attiene ad una
fase successiva alla pronuncia, e più esattamente alla fase
di attuazione esecutiva della stessa, stimolandone il ri-
spetto.
In altri termini [così come avviene, ad esempio, per
la novella contenuta nel comma quinto dell’art. 155 c.p.c.
(3)], le previsioni che non violano i diritti di difesa pos-
sono e devono trovare applicazione immediata nell’ambito
della tutela dei diritti controversi anche perché altrimenti
(essendo evidente il risultato def‌lattivo dell’art. 614 bis
c.p.c.) la novella non otterrebbe il risultato per il quale
è stata emanata e cioè una più rapida soddisfazione dei
diritti accertati ed un maggiore stimolo al rispetto delle
decisioni di specie.
2. Breve esame di diritto comparato
Come abbiamo già puntualizzato, l’art. 58 (della L. n.
69/2009) nella sua interezza recita testualmente: “Fatto
salvo guanto previsto dai commi successivi, le disposizioni
della presente legge che modif‌icano il codice di procedura
civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di pro-
cedura civile, si applicano ai giudizi istaurati dopo la data
della sua entrata in vigore”.
È evidente che l’art. 614 bis c.p.c. non modif‌ica alcuna
norma processuale preesistente, ma inserisce un nuovo
“istituto sanzionatorio”, che peraltro già esiste nelle altre
normative europee, ed in particolare nella legislazione
francese (4), che appare essere stato il modello di rife-
rimento.
Forme di pressione per il sollecito adempimento degli
obblighi infungibili sono peraltro previste anche nel si-
stema tedesco, con l’istituto del Geldstrafen (“ammenda,
multa, pena pecuniaria”), e nel sistema di Common Law,
attraverso lo strumento della specif‌ic performance e della
contempt of court (5).
Si tratta, nella sostanza, di previsioni collaterali inte-
grative dei provvedimenti contenenti obblighi di fare o di
non fare, dirette a forzare la volontà del debitore aff‌inchè
li rispetti spontaneamente; si concretizzano nella “minac-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT