Infrazioni al regolamento e relativa sanzione

AutoreAntonio Nucera
Pagine446-446
446
dott
4/2013 Arch. loc. e cond.
RIFORMA DEL CONDOMINIO
INFRAZIONI AL REGOLAMENTO
E RELATIVA SANZIONE
di Antonio Nucera
Il nuovo testo dell’art. 70 disp. att. c.c., prevede, al
primo periodo, che “per le infrazioni al regolamento di
condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il
pagamento di una somma f‌ino ad euro 200 e, in caso di
recidiva, f‌ino ad euro 800”. La stessa norma aggiunge, poi,
al secondo periodo, che “la somma è devoluta al fondo di
cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie”.
Rispetto alla formulazione previgente il legislatore
della riforma ha quindi adeguato il valore della sanzio-
ne (che poteva arrivare sino alla cifra irrisoria di 0,052
euro) e previsto una maggiorazione della stessa in caso di
recidiva: per il resto nulla ha innovato. Rimangono, così,
aperti i problemi posti dal testo precedente, tra i quali,
in particolare, se spetti all’amministratore o all’assemblea
irrogare concretamente detta sanzione.
Sul punto non risulta che la giurisprudenza di legitti-
mità si sia pronunciata. Si è espressa, invece, la dottrina
che, trattando di questa specif‌ica questione con riguardo
alla vecchia dizione della norma in parola, ha osservato
che – in difetto di diversa disposizione contenuta nel
regolamento – “l’irrogazione della sanzione pecuniaria è
di competenza dell’assemblea”, non potendo tale compito
farsi rientrare “nella mera esecuzione del regolamento di
condominio”, cui, ai sensi dell’art. 1130, primo comma, n.
1, c.c., deve provvedere l’amministratore (cfr. R. TRIOLA,
Il condominio, Giuffré editore, 362, 2007).
Il medesimo concetto si trova espresso anche fra i
commenti alla nuova disciplina, laddove, in particolare,
si sostiene che – sempre salve differenti disposizioni del
regolamento di condominio – “l’organo deputato alla con-
creta irrogazione delle sanzioni e alla quantif‌icazione
della stesse è l’assemblea”, contro le cui deliberazioni al
proposito potrà ricorrersi così ex art. 1137 c.c. (cfr. C.
SFORZA FOGLIANI, Codice del nuovo condominio dopo la
riforma, ed. La Tribuna, 234, 2013, e, nello stesso senso,
cfr., ancora, R. TRIOLA, Il nuovo condominio, Giappichelli
editore, 465, 2013).
Si tratta di una tesi senz’altro da condividere, che ha,
peraltro, il duplice effetto, da un lato, di valorizzare il
ruolo dell’assemblea come organo decisionale del condo-
minio (in linea, all’evidenza, con l’impianto codicistico);
dall’altro, di non esporre l’amministratore (in particolare,
a causa della graduazione della sanzione prevista dalla
norma) al rischio di essere coinvolto in azioni giudiziarie
avviate da condòmini che si ritenessero ingiustamente
sanzionati.
Proprio in ragione di quanto precede, è bene allora
che, anche quando si decidesse, in sede assembleare, di
aff‌idare all’amministratore il compito di irrogare la san-
zione di cui trattasi, ciò avvenga f‌issando, al contempo,
precisi criteri: l’amministratore, così, non sarà messo in
diff‌icoltà e l’assemblea manterrà il potere decisionale che
le compete.
al suo signif‌icato: si veda, ancora, il dizionario Devoto Oli
della lingua italiana) non fa che avvalorare la correttezza
della lettura offerta, inizialmente, del termine “dato”.
Dunque, è da ritenersi che l’espressione d’interesse
non rechi con sé alcun obbligo di produzione documentale
a carico dei condòmini e, di conseguenza, che la comu-
nicazione concernente le condizioni di sicurezza sia da
riferirsi ad eventuali pericoli riscontrabili in relazione a
tali condizioni al momento di detta comunicazione. Ogni
altra diversa interpretazione, infatti, non potrebbe dirsi
rispettosa – per ciò che abbiamo potuto osservare – del
dettato normativo.

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