CIRCOLARE 27 marzo 2009 - Criteri per la comunicazione di informazioni relative al partenariato pubblico-privato ai sensi dell''articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dall''articolo 1, comma 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31. (09A04127)

Alle Amministrazioni dello Stato

Alle Amministrazioni regionali

Alle Amministrazioni locali

Agli Organismi di diritto pubblico

Premessa.

L'art. 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 stabilisce che «Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate dalle pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unita' tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalita' e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica».

La finalita' della norma, richiamata dall'art. 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (il Codice), e' di permettere la corretta classificazione delle operazioni di partenariato pubblico-privato nel bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici.

La presente circolare, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in attuazione delle citate disposizioni di legge, definisce termini e modalita' di trasmissione delle informazioni relative a tali operazioni.

A tal fine si individuano di seguito le tipologie di operazioni ricadenti nella fattispecie normativa, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti tenuti alla comunicazione prevista dalla presente circolare, nonche' il dettaglio delle informazioni richieste. 1. La decisione Eurostat.

Con decisione 11 febbraio 2004 Eurostat (vedi nota 1) (vedi nota 2) , l'Ufficio statistico delle Comunita' europee, ha fornito indicazioni per il trattamento nei conti economici nazionali di specifiche tipologie di Partenariato Pubblico-Privato (PPP).

I PPP regolamentati dalla decisione Eurostat sono caratterizzati dai seguenti elementi:

il rapporto contrattuale tra pubblico e privato ha una durata di lungo periodo;

il contratto e' stipulato con uno o piu' soggetti privati eventualmente costituiti in societa';

il contratto prevede la costruzione di una nuova infrastruttura o la ristrutturazione di una infrastruttura esistente, che dovra' fornire servizi predefiniti in termini quantitativi e qualitativi;

l'opera riguarda settori in cui la pubblica amministrazione, sia a livello centrale che locale, ha di norma un forte interesse pubblico (sanita', scuole, sicurezza, trasporti, edilizia residenziale pubblica, ecc.);

la pubblica amministrazione (cfr. par. 3) deve essere l'acquirente principale dei servizi, sia quando la domanda sia generata dalla stessa pubblica amministrazione (a titolo di esempio: carceri, uffici giudiziari e altri uffici pubblici) sia che provenga da terzi utilizzatori (a titolo di esempio: ospedali, trasporto pubblico locale). Qualora siano previsti pagamenti da parte degli utenti finali per servizi collegati ad attivita' secondarie associate con l'infrastruttura, questi devono rappresentare una parte minoritaria dei ricavi complessivi del soggetto privato (a titolo di esempio, si consideri un ospedale in cui l'amministrazione in luogo degli utenti finali paga un canone per la disponibilita' della struttura e per i servizi, mentre l'eventuale...

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