Considerazioni sulla derogabilità del diritto di informazione del socio nella società a responsabilità limitata
Autore | Guglielmo Landolfi |
Pagine | 551-565 |
Guglielmo Landol
Considerazioni sulla derogabilità del diritto di informazione
del socio nella società a responsabilità limitata*
S: 1. Premessa. – 2. La posizione della dottrina e della giurisprudenza circa l’inderogabilità del
diritto di informazione del socio. – 3. Rilievi critici alla tesi maggioritaria. – 4. Esame dell’orientamen-
to della dottrina che ammette la deroga del diritto di controllo. – 5. I principi ispiratori della riforma
della s.r.l. nell’esegesi del secondo comma dell’art. 2476 c.c. – 6. Considerazioni conclusive.
1. Il rinnovato interesse per un tema quale il diritto di informazione del socio di
s.r.l., per lungo tempo trascurato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, lo si deve essen-
zialmente alla riforma del diritto delle società di capitali, la quale, novellando l’art. 2476
c.c., al II comma ha previsto che «i soci che non partecipano all’amministrazione della
società hanno il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli af-
fari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro ducia, i libri sociali ed i
documenti relativi all’amministrazione».
Ad una lettura complessiva della norma emergono profonde incertezze, probabil-
mente riferite alla scelta operata dal legislatore di privilegiare l’autonomia spesso in cam-
bio di blande soluzioni basate su poco chiari assetti strutturali e, in taluni casi, vistosi
squilibri.
Del resto, la stessa tecnica di accorpare, in maniera succinta e lacunosa1, in un’unica
norma, come l’art. 2476 c.c., rubricato «responsabilità degli amministratori e controllo dei
soci», proli ed interessi eterogenei, non poteva portare a risultati diversi. Sarebbe stata
forse più indicata una rubrica della norma intitolata «responsabilità degli amministratori».
Una delle questioni più dibattute che pone la disposizione ora citata riguarda certa-
mente la possibilità per l’autonomia statutaria di derogare al diritto di informazione del
socio non amministratore.
Le discussioni prendono essenzialmente spunto dalla scelta del riformatore di non
riproporre nella nuova norma una formula che sancisse la nullità di ogni fatto contrario,
come era già previsto nell’art. 2489 c.c. ante riforma.
La nuova normativa, infatti, a dierenza del previgente art. 2489 c.c. che prevedeva
la nullità di ogni fatto contrario a quanto disposto dalla norma non fornisce indicazioni
circa la liceità di una clausola statutaria che escluda o limiti il diritto di informazione.
2. La quasi totalità dei commentatori della riforma, dal momento che la norma in
esame non fa espressamente salva una diversa disposizione statutaria, seppure con posi-
* Il presente saggio è parte di una monograa dal titolo “Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.”, in
corso di pubblicazione.
1 G – M – B, Manuale di diritto commerciale, Padova, 2007, 344.
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