LEGGE 7 agosto 2012, n. 133 - Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. (12G0156)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri

  1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    3-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attivita' di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali

    .

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:

    Il testo dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.

    124 (Sistema di informazione per la sicurezza della

    Repubblica e nuova disciplina del segreto), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

    "Art. 1.

    Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri

  2. Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti, in via esclusiva:

    1. l'alta direzione e la responsabilita' generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;

    2. l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;

    3. la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;

    4. la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o piu' vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;

    5. la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza;

    6. la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui da' comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.

  3. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri determina i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonche' quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza.

  4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede al coordinamento delle politiche dell'informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

    3-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attivita' di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali.".

    Art. 2

    Modifica all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Autorita' delegata

  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' inserito il seguente:

    1-bis. L'Autorita' delegata non puo' esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge

    .

    Note all'art. 2:

    Il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 124 del

    2007, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

    "Art. 3.

    Autorita' delegata

  6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove lo ritenga opportuno, puo' delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorita' delegata».

    1-bis. L'Autorita' delegata non puo' esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge.

  7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e' costantemente informato dall'Autorita' delegata sulle modalita' di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, puo' in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.

  8. In deroga a quanto previsto dal comma 1

    dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non e' richiesto il parere del

    Consiglio dei Ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.".

    Art. 3

    Modifiche all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Dipartimento delle informazioni per la sicurezza

  9. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

      d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali

      ;

    2. alla lettera i), dopo le parole: «al comma 7.» e' inserito il seguente periodo: «Con le modalita' previste da tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo.»;

    3. e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

      n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni

      .

      Note all'art. 3:

      Il testo dell'articolo 4 della citata legge n. 124 del

      2007, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

      "Art. 4.

      Dipartimento delle informazioni per la sicurezza

  10. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

  11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS

    per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarieta' nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita' operative dei servizi di informazione per la sicurezza.

  12. Il DIS svolge i seguenti compiti:

    1. coordina l'intera attivita' di informazione per la sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;

    2. e' costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;

    3. raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;

    4. elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;

      d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo

      1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali;

    5. promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le

      Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei

      Ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;

    6. trasmette, su disposizione del...

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