REGOLAMENTO 9 agosto 2006 - Obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti R.Cauto, di cui al Titolo XIV (Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari) Capo I (Disposizioni generali), nonche' la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo II (Esercizio dell'assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n209 - Codice delle assicurazioni(Regolamento n4)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;

Ritenuta la necessita' di disciplinare l'attestazione sullo stato del rischio in conformita' all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Ritenuta altresi' la necessita' di integrare la disciplina vigente in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in conformita' all'art. 191, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 con riferimento specifico alla informativa da rendere agli assicurati in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti; cio' al fine di migliorare il livello di informativa in relazione alle modalita' di disdetta del contratto R.C. auto ed alle eventuali variazioni tariffarie e di favorire una scelta piu' consapevole con riferimento sia al livello tariffario che alle condizioni contrattuali praticate dalle imprese, promuovendo meccanismi che tutelino i consumatori ed incentivino la competitivita' tra le imprese;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1 Nel presente Regolamento si intendono per:

  1. «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

  2. «imprese» o «assicuratore»: le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile auto nonche' le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione della responsabilita' civile auto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;

  3. «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilita' del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

  4. «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

  5. «attestazione sullo stato del rischio»: il documento che l'impresa e' tenuta a rilasciare al contraente, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;

  6. «classe di' merito»: categoria alla quale il contratto e' assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dall'impresa e correlata alla sinistrosita' pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosita' della garanzia prestata;

  7. «periodo di osservazione»: il periodo contrattuale rilevante ai fini della annotazione nell'attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati;

  8. «regole evolutive»: modalita' definite dall'impresa relative alla variazione nel tempo della classe di merito di cui alla lettera f);

  9. «sinistro riservato» o «sinistro posto a riserva»: sinistro per il quale l'impresa ha appostato in bilancio una riserva corrispondente alle somme che, secondo una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, prevede di dover corrispondere a terzi a titolo di risarcimento del danno;

  10. «sinistro eliminato come senza seguito»: sinistro riservato ai sensi della precedente lettera i), per il qualel'impresa, non avendo effettuato alcun pagamento, ha successivamente eliminato la appostazione a riserva;

  11. «contratto di leasing»: contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

    Art. 2.

    Obblighi di comunicazione

    1. Le imprese trasmettono ai contraenti una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto anche in assenza di clausola contrattuale che preveda la proroga tacita.

    2. L'obbligo di comunicazione fa salvo il diritto del contraente di non rinnovare il contratto senza obblighi di disdetta, nel caso in cui l'assicuratore, pur prevedendo la clausola di proroga tacita in assenza di disdetta nei termini, abbia contrattualmente rinunciato alla formalizzazione della disdetta in caso di applicazione di adeguamenti tariffari al contratto oggetto di rinnovo.

    3. Le imprese, qualora intendano, in occasione della comunicazione, procedere a formalizzare disdetta contrattuale, specificano nella comunicazione al contraente gli obblighi di cui all'art. 132, comma 1 del decreto.

      Art. 3.

      Contenuto della comunicazione

    4. La comunicazione e' redatta in conformita' allo schema di cui all'allegato 1 e contiene le seguenti informazioni:

      la data di scadenza del contratto;

      eventuali modalita' di esercizio della disdetta contrattuale da parte del contraente;

      indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia, fornite direttamente o per il tramite di intermediari o call center.

      Art. 4.

      Obbligo di rilascio dell'attestazione sullo stato del rischio

    5. Le imprese trasmettono al contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 2, l'attestazione sullo stato del rischio.

    6. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto e' stato stipulato, nonche' nel caso in cui sia prevista la proroga tacita del contratto, ovvero venga esercitata disdetta contrattuale.

    7. Nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto l'attestazione, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento, deve essere rilasciata almeno trenta giorni antecedenti alla scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto e' stato prorogato all'atto della riattivazione.

    8. Le imprese inviano un'attestazione aggiornata e rettificata nel caso in cui un sinistro riservato, che abbia dato luogo all'applicazione della conseguente maggiorazione del premio, venga successivamente eliminato come senza seguito. In tal caso, le imprese prevedono modalita' per il rimborso del maggior premio pagato anche nel caso in cui il rapporto assicurativo con il contraente non sia piu' in essere. Il contraente ha diritto di richiedere la riclassificazione del contratto in corso all'assicuratore che presta la copertura.

    9. Qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, le imprese inviano al contraente la relativa attestazione. Analogo obbligo sussiste nei casi di vendita del veicolo qualora l'alienante abbia esercitato la facolta' di risoluzione del contratto di cui all'art. 171, comma 1, lettera a) del Codice delle assicurazioni.

      Art. 5.

      Rilascio di duplicati dell'attestazione sullo stato del rischio

    10. Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al contraente dell'attestazione sullo stato del rischio, l'assicuratore ne rilascia un duplicato, su richiesta del contraente ed entro quindici giorni dalla stessa, senza applicazione di costi.

    11. Qualora il contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, l'assicuratore rilascia a...

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