Sistemi informatici integrati per la creazione del diritto e l'informazione giuridica

AutoreAntonio Cammelli
Occupazione dell'autorePrimo Ricercatore, Istituto per la Documentazione Giuridica, CNR
Pagine75-104

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@1. Premessa

Le articolazioni diffuse nella società attuale, i bisogni giuridici crescenti dele comunità industrializzate rendono più acuta l'esigenza di pensare (o di ripensare) a tutta una serie di strumenti idonei a fornire un valido aiuto nella simulazione dell'intero processo giuridico, intendendo per processo giuridico l'insieme o la sequenza degli atti da cui nascono le norme di un ordinamento, Allo stato attuale è possibile ipotizzare un Sistema Esperto Giuridico Globale (S.E.G.G.) in grado di assistere nello svolgimento di tutte le attività in cui si articola il processo giuridico. Esiste una sentita esigenza di affinare tutta una serie di possibili strumenti in quella delicata fase dell'attività giuridica che va dall'elaborazione deia norma generale fino all'attività giurisdizionale, cioè a dire alla produzione della norma individuale. In questo ambito di creazione dei diritto un ruolo fondamentale è svolto, a diverso titolo e in diverse collocazioni, dal legislatore, ma anche dallo stesso giurista, considerato come coproduttore della norma.

Tutto questo si basa sulla prassi legislativa attuale. E indubbio che l'interpretazione non si esaurisce nel mero trattamento tecnico-filologico del dato normativo: viene oggi rivendicata una dimensione del diritto che possiamo definire «politica», Dunque, se il giurista compie scelte tra valo-Page 76ri diversi e se la scienza giuridica non si riduce a un discorso esegetico o dogmatico intorno a un diritto già formato, tutto ciò significa che il giurista svolge un ruolo attivo nella formazione stessa del diritto. Non possiamo più parlare , restrittivamente di «operatore del diritto», in quanto questo è anche «creatore del diritto», accanto al (e a,la pari col) legislatore.

Inoltre, lo sforzo del legislatore, pur apprezzabile, non è tuttavia sufficiente a ricostituire un insieme organico dal quale ricavare risposte accettabili ale domande - diverse ma convergenti - formulate dai molteplici destinatari del testo normativo. I bisogni crescenti della società moderna hanno determinato una proliferazione legislativa abnorme, che si è inserita in un contesto già sovraccarico di leggi provenienti da più fonti, a loro volta non sempre sintonizzate tra loro.

Esiste, pertanto, una urgente e precisa domanda di tecnologia, che serva non solo di aiuto per la sistematizzazione dell'esistente, ma anche per dare risposte significative agli studi per la redazione automatica dei testi legislativi, nonché per fornire strumenti e supporti documentari sempre più avanzati. Di fronte ala decisione del caso concreto l'obiettivo più volte espresso è quello di giungere a proporre, con sufficiente equilibrio e serenità, tutta una serie di soluzioni possibili, tra le quali il giurista chiamato a giudicare sia in grado di operare una scelta oculata e sicura.

Come vedremo più avanti, tutta l'informatica giuridica, nelle sue articolazioni sia antiche che recenti, è chiamata a uno sforzo di modernizzazione e aggiornamento, in ciò facilitata dal rapido sviluppo della tecnologia (hardware e software); negli ultimi anni questa ha raggiunto risultati straordinari soprattutto per quanto concerne la capacità di calcolo dei moderni elaboratori personali che riescono a unire potenza e facilità di uso, un aspetto quest'ultimo particolarmente stimolante e forse risolutivo nel tormentato processo tendente ad avvicinare e integrare lo strumento informatico a un mondo sostanzialmente tradizionalista come quello giuridico.

Abbiamo davanti agli occhi i grandi progressi fatti registrare dall'informatica giuridica documentaria, che rappresenta la fase più antica dell'applicazione dell'informatica al diritto. Si tratta di una fase che è ben lungi dall'essere tramontata; anzi, come l'esperienza di ricerca ha ormai dimostrato, i moderni sistemi computerizzati di aiuto aia decisione (ad esempio, gli expert systems e gli help systems) avranno una loro validità funzionale, una loro utilità, solo e unicamente se potranno dare all'utente, inteso in senso generale, sempre maggiore e più ordinata documentazio-Page 77ne, oggi disponibile con banche dati di nuova generazione e in reti telematiche internazionali, tanto che anche nel mondo del diritto si fa strada il concetto di «villaggio globale informatico».

Un fattore decisivo per il successo nella realizzazione di strumenti automatici d'informatica giuridica decisionale sarà la centralità della figura del giurista nela loro costruzione; se il giurista saprà svolgere questo ruolo, i sistemi reaizzati (ad esempio i sistemi esperti) saranno sicuramente in grado di svolgere 1 compito loro assegnato e cioè - in buona sostanza - di simulare il ragionamento giuridico, derivando da condizioni prefissate conseguenze normative rilevanti. Dunque, la disponibilità di strumenti idonei, pertinenti e funzionai, in grado di essere aggiornati con facilità, potrà risultare un valido supporto, spede in un ambito legislativo appesantito e sovraccarico.

L'esperienza acquisita in anni di ricerca sul campo ha messo in luce le difficoltà di rappresentazione della conoscenza giuridica, considerata come una combinazione di strutture di dati e di procedure interpretative: strutture di dati per memorizzare informazioni; procedure per maneggiare tali strutture e permettere operazioni di calcolo per giungere, ad esempio, a fare delle inferenze. Nel presente contributo cercheremo di vedere quale possa essere rapporto dell'informatica in questa fase cruciale dell'attività giuridica, approfittando anche della pausa di riflessione critica che si sta attualmente verificando nel mondo dell'informatica giuridica; vedremo come, anche alla luce delie esperienze condotte in questi anni, si possa arrivare a dare, con l'ausilio del computer, tutta una serie coerente di soluzioni decisionali in grado di concorrere a quella serena applicazione della norma che resta il fine principale di ogni testo normativo.

@2. Interpretazione linguistico-letteraria: funzione e limiti

Il processo giuridico cui prima si accennava - o, per usare un'espressione più incisiva, la «storia della norma» - presenta tre fasi, che possiamo indicare sinteticamente come attività legislativa, attività dottrinale e attività giurisdizionale. Queste tre fasi si concludono, con tre «prodotti» che possono consistere, rispettivamente in un testo legislativo, una opinione giurisprudenziale o una sentenza (o altra norma individuale). Potrebbe poi essere individuata una quarta fase, consistente nella memorizzazione dei «prodotti» citati.

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Dal momento che la scienza del diritto consiste nello studio di ciò che è «regolato» dalle norme e poiché tali norme sono espresse in proposizioni, cioè un un linguaggio, ne deriva la necessità, anche per il giurista, di analizzare quel particolare linguaggio in cui, attraverso le proposizioni normative, si esprime il legislatore. L'analisi del linguaggio legislativo, ad esempio, non è altro che una fase primaria dell'inteipretazione della legge, un momento, tuttavia, che, specie in ambiti complessi e di rilevante impatto sociale, non è talvolta in grado di fornire tutti gli strumenti idonei per una decisione giuridica equilibrata. E puf vero che, come afferma Bobbio, il diritto è un'attività degli uomini e la norma può essere vista anche come un frammento del linguaggio; tuttavia giova ricordare che la comunicazione giuridica, per quanto attiene alla forma linguistica, è diventata complessa anche nel faticoso presupposto di rappresentare tutte le diverse articolazioni della società moderna. Ciò ha portato a una rilevante crescita di testi normativi provenienti da diverse fonti, ma anche - su un piano squisitamente linguistico - a un arricchimento costante del lessico e delle strutture del linguaggio tecnico del diritto, nonché delle relazioni tra quest'ultimo e altri linguaggi tecnici. Tanto per fare un esempio, si pensi alla notevole produzione di legislazione ambientale: i testi normativi sulla materia hanno dovuto assumere al loro interno interi settori di linguaggio scientifico, nonché formule matematiche che, per il fatto di essere inserite in un ordinamento giuridico, hanno acquisito la tipica funzione prescrittiva, connotativa del linguaggio legislativo.

Non è questa le sede per disquisire ulteriormente sui linguaggio giuridico, sulle diverse ipotesi tendenti a definiflo ed eventualmente collocarlo nell'ambito dei linguaggi tecnici (o meglio specialistici); a noi interessa qui riaffermare che l'analisi linguistica di un testo normativo è la prima fase di un lavoro di analisi assai più complesso ed elaborato, per giungere a una interpretazione che tenga conto dei vari protagonisti della fattispecie astratta. E importante sottolineare, infatti, che il testo normativo, dal punto di vista linguistico, non sempre si presenta coerente con la funzione prescrittiva che il legislatore ha inteso a esso conferire.

Così, ad esempio, nell'art. 382 del cc, ci si legge: «il tutore deve amministrare I patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia», mentre, nell'art. 392, c 1 si legge: «curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge». Come si può notare, i due enunciati, diversi dal punto di vista linguistico-grammaticale, contengono entrambi una precisa prescrizione per l'interprete. Da questo esempio si Page 79 ricava la conferma che nel linguaggio giuridico codificato la differenza tea uso prescrittivo e uso descrittivo spesso non è segnalata dalla struttura grammaticale, ma da una funzione pragmatico-interpretativa che connota, per fare un altro esempio, l'espressione «chi uccide è punito», alla quale, sul piano strettamente morfologico, inerisce un carattere inconfondibilmente descrittivo-nformativo.

Dal momento che le proposizioni prescrittive possono essere espresse fiele più diverse forme grammaticali, è ovvio che l'analisi linguistica costituisce solo una tappa di avvicinamento, un modello interpretativo basilare ma insufficiente a «leggere»...

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