Intercettazioni informatiche e telematiche: ricorso ad impianti esterni ed obbligo motivazionale del pubblico ministero

AutoreFrancesco nevoli
Pagine76-79

Page 76

@1. La questione in esame

I due provvedimenti in commento venivano emanati nell'ambito di un processo volto ad accertare la sussisten-za del delitto di "associazioni sovversive", previsto dall'art. 270 c.p. Nel corso delle indagini preliminari, la polizia giudiziaria sollecitava il pubblico ministero ad autorizzare quel medesimo ufflcio investigativo all'attivazione, tramite una società di gestione del servizio internet, di un collegamento idoneo ad intercettare il flusso telematico delle caselle di posta elettronica in uso ai leaders del sodalizio in osservazione. Le operazioni sarebbero consi-stite nella decodiflcazione e visualizzazione, su un p.c. installato presso quell'ufflcio, dei messaggi e-mail relativi a tali caselle, una volta duplicati e trasmessi dal gestore del servizio ad indirizzo di posta elettronica in uso alla stessa polizia giudiziaria. Il pubblico ministero, quindi, autorizzava motu proprio "le operazioni di intercettazione delle e-mail" e contestualmente chiedeva la convalida del proprio provvedimento al giudice per le indagini preliminari, ottenuta nel termine di legge.In udienza preliminare, la difesa degli imputati eccepiva la nullità e/o l'inutilizzabilità degli atti di captazione dei flussi di comunicazioni telematiche, in quanto le operazioni di intercettazione erano state eseguite presso gli ufflci della polizia giudiziaria senza che l'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica fosse stata mai autorizzata dall'autorità giudiziaria con il provvedimento motivato richiesto dall'art. 268, comma 3, c.p.p.. In particolare, si rilevava che nel decreto del titolare delle investigazioni ne verbum quidem sull'in-sufficienza o inidoneità degli impianti interni all'ufflcio di procura.L'eccezione veniva respinta dal giudice in quanto il pubblico ministero, ricorrendo alla società di gestione del servizio internet, si sarebbe avvalso della facoltà di cui all'art. 268, comma 3 bis, c.p.p.; ciò precluderebbe ogni ulteriore valutazione d'inidoneità degli impianti della procura, risultando in re ipsa impossibile l'attivazione, con modalità ordinarie, di un collegamento così particolare nel periodo storico in cui esso veniva disposto. Riproposta la questione in dibattimento, la doglianza si infrangeva su un nuovo provvedimento di reiezione che, "infarcito" di una citazione giurisprudenziale che - si vedrà - milita a favore della tesi della difesa, recepiva acriticamente il dictum del precedente giudicante.L'analisi dei provvedimenti dei giudici del capoluogo jonico non può prescindere dal cor-retto inquadramento della questione affrontata nell'ambito della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni prevista dal codice di rito. A tanto sono propedeutiche le note che seguono in materia di intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche.

@2. Le intercettazioni informatiche e telematiche

Il crescente interesse mostrato dalle organizzazioni criminali verso strumenti di comunicazione che garanti-scano rapidità ed efficacia dei collegamenti e sicurezza delle conversazioni unitamente alla necessità di aggior-nare le metodologie di indagine ai risultati del progresso tecnologico in campo informatico e telematico hanno in-dotto il legislatore ad "intervenire" sulle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni 1, mezzo di ricerca della prova maggior 2.Page 77

La l. 23.12.1993, n. 547, introduttiva dei reati informa-tici, ha opportunamente novellato il sistema codicistico delle intercettazioni, introducendo le intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche 3, come qualiflcate dall'art. 266 bis c.p.p.. La norma appena citata consente le intercettazioni "del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero inter-corrente tra più sistemi". Nonostante non si disponga di un'esplicita nozione normativa che chiarisca cosa debba intendersi per comunicazione telematica o informatica, una deflnizione è enucleabile dai lavori preparatori nonché dal tenore letterale della nuova previsione. Può, dunque, ritenersi che "la telematica si identiflchi con la ricetra-smissione a distanza, in tempo reale, di dati attraverso la linea telefonica. Il flusso di comunicazioni relativo a uno o più sistemi informatici presuppone, invece, lo scambio di dati tra elaboratori elettronici, siano essi collegati via cavo oaltrimenti" 4.

In realtà, la portata innovativa della norma in oggetto è meno rilevante di quanto prima facie non appaia. Difatti, l'art. 266 c.p.p. già consentiva "l'intercettazione di con-versazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione"; non v'è dubbio, pertanto, che tutte le comunicazioni che avvengono avvalendosi del sistema telefonico, nelle sue forme più disparate, risultano comprese nel concetto di comunicazioni telefoniche o telecomunica-zioni. Ne rimanevano, tuttavia, escluse le intercettazioni informatiche, aventi per oggetto più computer che intera-giscono tra loro senza utilizzare lo strumento telefonico, come nel caso di elaboratori collegati tra loro da una rete LAN (Local Area Network). Le intercettazioni informatiche, quindi, possono ritenersi ammissibili nel nostro ordi-namento soltanto a seguito della novella del 1993 5.

@3.I limiti costituzionali

L'estensione del concetto di comunicazione a tutte le forme di trasmissione di dati in forma digitale determina l'operatività per le stesse della tutela prevista dall'art. 15 Cost., che deflnisce inviolabili "la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione" e ne consente la limitazione "soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge" 6. Il Costituente, quindi, impone una du-plice riserva, di legge e di giurisdizione 7, a tutela delle "inviolabili" libertà e segretezza delle comunicazioni 8. Dal tenore della norma sembrerebbe demandata alla legge soltanto l'attuazione delle "garanzie" da assicurare alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni: al legislato-re spetterebbe indicare esclusivamente i "casi" nei quali la libertà e la segretezza possono essere legittimamente limitate. La locuzione "con le garanzie stabilite dalla legge", impiegata nell'art. 15, comma 2, Cost., però, non sarebbe perfettamente sovrapponibile all'espressione "nei soli casi e modi stabiliti dalla legge" di cui all'art. 13 Cost. (alla quale, inoltre, l'art. 14 Cost. rinvia), perché implica che oltre le garanzie consistenti nelle riserve anzidette, in se stesse considerate, altre debbano essere istituite dalla legge 9. Queste altre garanzie sono state individuate dalla Corte costituzionale in una celebre decisione in materia di intercettazioni telefoniche di quasi quarant'anni fa 10, "pietra miliare nella storia della giurisprudenza processuale della Consulta" 11. Per il giudice delle leggi nel precetto contenuto nell'art. 15 Cost. trovano "prote-zione due distinti interessi: quello inerente alla libertà ed alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità deflniti inviolabili dall'art. 2 Cost., e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale". Al contemperamento dei due interessi costituzionali deve tendere il giudice nel valutare, con scrupolosa cautela, la richiesta di autoriz-zazione all'intercettazione e del corretto uso del potere attribuitogli "deve dare concreta dimostrazione con una adeguata e speciflca motivazione del provvedimento auto-rizzativo" 12. Il rispetto della norma costituzionale non trova soddisfazione solo nell'obbligo di una puntuale motivazione del decreto dell'autorità giudiziaria, in quanto sono richieste altre garanzie. Innanzi tutto, "garanzie che attengono alla predisposizione anche materiale dei servizi tecnici necessari per le intercettazioni telefoniche, in modo che l'autorità giudiziaria possa esercitare anche di fatto il controllo necessario ad assicurare che si proceda alle intercettazioni autorizzate, solo a queste e solo nei limiti dell'autorizzazione", con l'espresso invito al legisla-tore di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT