ORDINANZA 10 ottobre 2005 - Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 10 ottobre 2005 Modifiche ed integrazioni all'

del 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia

di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, concernente la produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n.

587, riguardante l'attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e uova da cova; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1996, n. 607, concernente la produzione e commercializzazione di selvaggina cacciata; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 luglio 2004 concernente le modalita' per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame; Vista la propria ordinanza 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 2 settembre 2005; Ritenuto necessario modificare e rafforzare le misure previste dalla predetta ordinanza 26 agosto 2005;

Ordina:

Articolo Unico

  1. L'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e' modificato nel seguente modo

    1. al comma 1, le parole ´Le aziende di volatili da cortileª sono sostituite dalle seguenti ´Le aziende commerciali di volatiliª; b) al comma 3, dopo le parole ´decreto legislativo n. 336/1999.ª e' aggiunto il seguente periodo ´E' escluso dalla registrazione nella banca dati nazionale l'allevamento rurale inteso come il luogo privato in cui vengono allevati un numero di capi non superiore a 250 volatili, destinati esclusivamente all'autoconsumoª.

  2. Dopo l'art. 1, dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e' aggiunto il seguente:

    ´Art. 1-bis. - 1. Il presente articolo stabilisce le modalita' che i soggetti facenti parte della filiera avicola rurale sono tenuti ad applicare per assicurare la rintracciabilita' di ogni movimentazione dei volatili delle specie di cui all'art. 2, punto 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 587/1993, e successive modifiche.

  3. Per i fini di cui al comma 1, il titolare o il responsabile dell'incubatoio, dell'allevamento di svezzamento nonche' quello delle strutture adibite o utilizzate per il commercio all'ingrosso di volatili, deve

    1. registrare ogni partita di volatili introdotta o uscita dalle proprie strutture, indicando, per ciascuna, la quantita', le specie, la data, la provenienza o la destinazione. La registrazione puo' essere effettuata anche su registri gia' in possesso per altri fini; b) compilare, per ogni partita da movimentare in uscita, il modello 4 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.

    320/1954, come modificato, indicando la struttura di provenienza degli animali.

  4. I soggetti di cui al comma 2, sono tenuti ad assolvere agli obblighi stabiliti nel medesimo comma 2, anche quando i volatili sono destinati a un commerciante al dettaglio, compreso quello avente sede fissa nonche' quello ambulante o itinerante, nonche' ad un successivo commerciante all'ingrosso o al dettaglio.

  5. In assenza di provvedimenti restrittivi dovuti a motivi di polizia sanitaria, il modello 4 deve essere redatto in duplice copia, datato e sottoscritto esclusivamente dal titolare o dal responsabile dell'incubatoio, dell'allevamento di svezzamento o dal commerciante all'ingrosso, senza alcuna vidimazione da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale. Una delle copie deve essere conservata per almeno 12 mesi a decorrere dalla data di rilascio a cura dello stesso soggetto che vi ha provveduto; l'altra copia, che deve accompagnare la partita fino al luogo di destinazione indicato sullo stesso modello 4, deve essere conservata, per almeno 12 mesi a decorrere dalla data di rilascio, dal titolare o dal responsabile dell'azienda, struttura, impianto o luogo in cui sono introdotti i volatili.

  6. Il commerciante al dettaglio che detiene volatili presso un'azienda o in qualsiasi altro luogo o impianto di cui e' proprietario o responsabile, per un tempo superiore alle 72 ore, deve dotarli di ogni struttura ed attrezzatura adeguate al soddisfacimento delle esigenze fisiologiche e di benessere degli animali.

  7. Gli obblighi di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 devono essere assolti anche nel caso di occasionale cessione di volatili nell'ambito di attivita' promozionali o espositive, comunque denominate.

  8. Il commerciante all'ingrosso di volatili deve assicurare il regolare avvicendamento degli animali al massimo entro trenta giorni dal loro acquisto; i restanti requisiti, necessari all'individuazione di tale soggetto, sono i medesimi indicati all'art. 2, comma 1, lettera m)...

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