ORDINANZA 26 agosto 2005 - Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 26 agosto 2005 Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei

volatili da cortile.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2, commi 2 e 5; Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, di attuazione della direttiva 92/40/CEE del Consiglio che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviare; Visto il decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 495 concernente la produzione commercializzazione di carni di volatili da cortile; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 concernente il divieto di utilizzo di talune sostanze ormoniche e tireostatiche; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 concernente la produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998 concernente la produzione e la commercializzazione di carni macinate e preparazioni di carne; Vista la decisione comunitaria 2005/464/CE, che prevede l'obbligo per tutti gli Stati membri di predisporre indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici; Viste le raccomandazioni del Comitato scientifico della Unione europea del 25 agosto 2005; Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia;

Ordina:

Art. 1.

Obbligo di registrazione delle aziende di volatili da cortile

  1. Le aziende di volatili da cortile che non siano state registrate conformemente a quanto disposto dall'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 336/1999, sono sottoposte a provvedimento di divieto di commercializzazione di animali e prodotti dell'avicoltura per un periodo di tempo non inferiore a quarantacinque giorni o, a scelta del proprietario all'abbattimento e distruzione, senza indennizzo, di tutti gli animali della specie avicola presenti.

  2. Le spese per i provvedimenti di cui al comma 1 sono a carico dei titolari delle aziende assoggettate ai provvedimenti sanitari.

  3. I servizi veterinari delle A.S.L. registrano nella banca dati nazionale dell'anagrafe...

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