DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 dicembre 2013, n. 246 - Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 262 (Regolamento recante criteri e modalita' di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80, nei limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria)). (14R00018)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2013) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo e prevede la concessione, con le disponibilita' del fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il Regolamento recante criteri e modalita' di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale n. 80/1982, emanato con proprio decreto 29 settembre 2009, n. 0262/Pres., di seguito regolamento;

Considerato che gli aiuti di cui al regolamento sono erogati nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008;

Considerato che l'art. 19 del regolamento prevede che, ai sensi dell'art. 45 del regolamento (CE) n. 800/2008, il regolamento abbia durata sino al 31 dicembre 2013 e trovi applicazione a tutte le domande di aiuto presentate entro quella data purche' la decisione di concedere l'aiuto sia emanata entro i sei mesi successivi, vale a dire entro il 30 giugno 2014, in attuazione dell'art. 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione, che viene prorogato dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014;

Considerato che, stante la proroga del regolamento (CE) n. 800/2008, le future norme comunitarie, alle quali il regolamento regionale dovra' adeguarsi, presumibilmente non saranno in vigore o non saranno pienamente applicabili al 1° gennaio 2014;

Ravvisata pertanto la necessita' di emanare una modifica al regolamento relativamente al periodo di applicazione, in corrispondenza della nuova scadenza del regolamento (CE) n. 800/2008;

Considerato inoltre che l'art. 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/2008 prevede che i regimi di aiuto esentati continuino a beneficiare dell'esenzione per i sei mesi successivi alla data di scadenza del medesimo regolamento;

Ritenuto pertanto di modificare la durata del regolamento prorogandola fino al 31...

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