COMUNICATO - Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio».

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela Vini della Valtellina, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio»;

Ha espresso, nella riunione del 16 e 17 dicembre 2008, presente il funzionario della Regione Lombardia, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell'imposta di bollo” e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Annesso

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO».

Art. 1.

L'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» e' riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante;

passiti;

da vendemmia tardiva.

I vini ad Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» bianchi, rossi, rosati, passiti e da vendemmia tardiva devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei vitigni idonei alla coltivazione per la Provincia di Sondrio.

L'Indicazione Geografica Tipica...

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