Modalita' di applicazione del Regolamento CE n. 2080/2005 inerente i programmi di attivita' delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo.

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Al Ministero delle politiche

agricole e forestali

Alle Regioni - Assessorati

agricoltura

Alle province autonome

All'AGECONTROL

Alla COLDIRETTI

Alla CONFAGRICOLTURA

Alla CIA

Alla COPAGRI

Alle Unioni nazionali olivicole

Alle Associazioni olivicole

indipendenti

Alla FEDEROLIO

Alla ASSITOL

Alle Associazioni di frantoiani

A tutte le organizzazioni di

categoria

A tutti gli operatori del settore

  1. Riferimenti normativi.

    Regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

    Regolamento CE n. 865/2004 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del Regolamento CE n. 827/68;

    Regolamento CE n. 2080/2005, recante le modalita' di applicazione del Reg. CE n. 865/04 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attivita' e il relativo finanziamento.

    Decreto ministeriale n. 31 del 30 gennaio 2006, recante modalita' di applicazione del regolamento CE n. 865/04 del Consiglio, concernente le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attivita' e il relativo finanziamento.

  2. Descrizione dell'intervento.

    Il contributo e' concesso al fine di finanziare le misure relative a cinque tipologie di attivita' nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola:

    1. monitoraggio e gestione amministrativa, intesa come raccolta di dati sul settore ed elaborazione di studi su temi correlati alle altre attivita' previste dal progetto;

    2. miglioramento dell'impatto ambientale, inteso come operazioni di mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono, elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura, progetti di dimostrazione di pratiche di tecniche olivicole, inserimento di dati ambientali;

    3. miglioramento della qualita' della produzione, inteso come miglioramento delle condizioni di coltivazione, varietale degli oliveti in singole aziende, delle condizioni di magazzinaggio e valorizzazione dei residui della produzione di olio di oliva e di olive da tavola, assistenza tecnica all'industria di trasformazione, creazione e miglioramento di laboratori di analisi dell'olio di oliva, formazione di assaggiatori per il controllo organolettico del prodotto;

    4. tracciabilita', certificazione e tutela della qualita', intesa come creazione e gestione di sistemi di rintracciabilita' del prodotto, di certificazione della qualita', controllo del rispetto delle norme di autenticita', qualita' e commercializzazione dell'olio di oliva;

    5. diffusione di informazioni sulle attivita' svolte dalle organizzazioni di operatori ai fini del miglioramento della qualita' dell'olio di oliva e delle olive da tavola, intesa come diffusione di informazioni sulle attivita' svolte dalle organizzazioni di operatori nell'ambito delle precedenti tipologie di cui ai punti a), b), c) e d) .

    L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle attivita' in argomento e la relativa ripartizione per tipologia d'attivita' e' stata determinata con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 31 del 30 gennaio 2006 (di seguito denominato decreto).

    Il finanziamento comunitario per le sopra citate attivita' riguarda: fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili, per le attivita' nei settori di cui alle lettere a) e b); il 100 per cento delle spese ammissibili per gli investimenti fissi (immobilizzazioni) e il 75 per cento delle spese ammissibili per le altre attivita' (spese variabili) nel settore di cui alla lettera c); il 75 per cento delle spese ammissibili per i programmi di attivita' realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri nei settori di cui alle lettere d) ed e); fino ad un massimo del 50 per cento delle spese ammissibili per gli altri programmi di attivita' in questi ultimi due settori.

    Le attivita' non finanziate al 100 per cento dal bilancio comunitario sono co-finanziate dallo Stato membro e dall'organizzazione di operatori secondo la misura stabilita dall'art. 8, paragrafo 1, del regolamento CE n. 865/04, come si rileva dall'allegato 1.

    Le attivita' potranno essere eseguite da organizzazioni di operatori del settore oleicolo, aventi i requisiti previsti dal regolamento CE n. 2080/2005 (di seguito denominato Regolamento) e dotate di riconoscimento.

  3. Procedura di riconoscimento delle organizzazioni.

    Con il Regolamento sono state altresi' stabilite le modalita' di riconoscimento delle organizzazioni di operatori e delle loro associazioni, delle organizzazioni interprofessionali e delle altre organizzazioni di operatori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

    Le organizzazioni che intendono svolgere le attivita' debbono essere riconosciute, in base ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento, dal Ministero delle politiche agricole e forestali dalle regioni e dalle province autonome, secondo i criteri e le modalita' stabilite dal Decreto.

    I suindicati organismi preposti adottano un provvedimento di riconoscimento ai sensi del Regolamento, sia per le organizzazioni di nuovo riconoscimento sia per quelle gia' riconosciute ai sensi del regolamento CE n. 1334/02, in quanto in possesso dei requisiti richiesti ed attribuiscono a ciascuna organizzazione un numero progressivo, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del Rego-lamento.

    Immediatamente dopo l'effettuazione del riconoscimento e comunque non oltre il 1 aprile di ciascun anno, a partire dal 1 aprile 2006, i suindicati organismi preposti provvedono a far pervenire all'AGEA l'atto di riconoscimento, corredato dal relativo numero progressivo attribuito.

  4. Approvazione dei programmi di attivita'.

    Ciascuna delle organizzazioni di operatori riconosciute potra' presentare un unico programma di attivita' della durata massima di tre anni, da realizzarsi nel periodo 1 aprile 2006-31 marzo 2009.

    Il programma dovra' pervenire all'AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Settore promozione, miglioramento ed aiuti sociali, via Torino n. 45 - 00184 Roma, contestualmente ad una domanda di finanziamento comunitario, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1, del Regolamento, entro il 15 febbraio di ciascun anno, a partire dal 15 febbraio 2006.

    Fara' fede la data riportata nel timbro apposto dall'Ufficio accettazione dell'AGEA. I programmi pervenuti successivamente a tale data verranno dichiarati irricevibili. I plichi possono essere inviati per posta, a mezzo raccomandata, la cui integrita' ed il cui recapito nel termine suindicato sono a totale rischio del proponente, ovvero possono essere consegnati, personalmente o a mezzo terzi, all'Ufficio accettazione AGEA.

    La documentazione inviata, prodotta in originale e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione che presenta il programma, dovra' contenere:

    1. il programma in duplice copia;

    2. l'identificazione dell'organizzazione di operatori del settore oleicolo di cui trattasi;

    3. le informazioni relative ai criteri di selezione specificati all'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento, articolate in conformita' alla griglia dei criteri di valutazione di cui all'allegato 5 del decreto;

    4. certificato rilasciato dalla Camera di commercio industria e artigianato di iscrizione al Registro delle imprese, recante lo stato di vigenza e la dicitura antimafia o autocertificazione equipollente (corredata da copia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validita) da redigere in base al modello allegato (allegato 2);

    5. certificazione antimafia rilasciata dalla prefettura di competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, per pagamenti relativi a programmi di importo complessivo superiore ad Euro 154.937,06;

    6. la descrizione, la giustificazione ed il calendario delle attivita' proposte;

    7. il piano di spesa ripartito secondo le attivita' ed i settori di attivita' elencati all'art. 5 del Regolamento, che prevede la distinzione tra le spese generali, che non possono superare il 2% del totale, e le altre principali voci di spesa, da redigere secondo lo schema allegato (allegato 3) e da trasmettere anche su supporto magnetico (formato excel). Tutte le spese devono essere indicate al netto dell'IVA e di qualunque altro onere aggiuntivo, ad eccezione degli oneri sociali;

    8. il piano di finanziamento, da redigere secondo lo schema allegato (allegato 4) e da trasmettere anche su supporto magnetico (formato excel), ripartito secondo le attivita' e i settori di attivita' specificati all'art. 5 del Regolamento, suddiviso in quote di dodici mesi a decorrere dalla data di approvazione del programma di attivita', indicando, in particolare, il contributo comunitario richiesto, compresi gli anticipi, ed eventualmente i contributi finanziari degli operatori e il contributo dello Stato membro;

    9. la domanda di finanziamento, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1, del Regolamento;

    10. la descrizione degli indicatori quantitativi e qualitativi di efficacia, che consentano la valutazione in itinere ed ex post del programma di attivita';

    11. una cauzione bancaria emessa da Primario Istituto di Credito pari almeno al 5% del finanziamento comunitario richiesto per l'intero periodo di durata del programma, da redigere in conformita' al modello allegato (allegato 5). La durata della cauzione deve essere determinata nel testo della cauzione stessa, in funzione...

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