COMUNICATO - Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino Nobile di Montepulciano». (10A10017)

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal consorzio del vino nobile di Montepulciano intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano»;

Visti il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 6 e 7 luglio 2010, presenti i funzionari della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino nobile di Montepulciano».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» e' riservata ai vini rosso e rosso riserva che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» deve essere ottenuto dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese (denominato a Montepulciano prugnolo gentile): minimo 70%.

Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 30%, i vitigni complementari idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 29 maggio 2010, purche' la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 5%.

La base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano», deve essere adeguata, entro la quinta vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino Nobile di Montepulciano», potranno usufruire della denominazione medesima.

Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia Bianca Lunga.

E' consentito che i vigneti, con la composizione ampelografica sopra indicata, iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» siano anche iscritti...

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