COMUNICATO - Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montecucco Sangiovese». (11A09853)

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dall'Associazione produttori vitivinicoli toscani, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montecucco Sangiovese»;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 20 e 21 aprile 2011, presente il funzionario della regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.

Allegato

Annesso PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «MONTECUCCO SANGIOVESE».

Art. 1.

Denominazione

  1. La denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese», anche nella tipologia riserva, e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

    Art. 2.

    Base ampelografica

  2. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: minimo 90%.

    Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente, fino a un massimo del 10%, le uve a bacca rossa, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, con l'esclusione della Malvasia nera, Malvasia nera di Brindisi e Aleatico.

    Art. 3.

    Zona di produzione delle uve

  3. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» comprende i terreni vocati alla qualita' ed idonei alla coltura della vite nei territori all'interno della provincia di grosseto nei seguenti comuni: Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano. Tale zona e' cosi' delimitata: a nord il confine parte dall' incrocio della s.s. 223 con il confine amministrativo del comune di Civitella Paganico e lungo di esso prosegue fino ad incrociare in direzione sud-est il confine amministrativo del comune di Cinigiano in prossimita' della linea ferroviaria Siena-Monte Antico.

    Da qui...

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