COMUNICATO - Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli di Conegliano» e del relativo disciplinare di produzione. (11A08567)

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini DOC Colli di Conegliano per il tramite della Regione Veneto, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano».

Ha espresso, nella riunione dei giorni 24 e 25 maggio 2011, presente il funzionario della Regione Veneto parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.

Allegato PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

CONTROLLATA E GARANTITA «COLLI DI CONEGLIANO».

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

bianco;

rosso (anche in versione riserva);

Refrontolo (anche in versione passito);

Torchiato di Fregona.

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» senza altra qualificazione e' riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni delle seguenti varieta' presenti nei vigneti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni:

Manzoni bianco (I. M. 6.0.13): min. 30%;

Pinot Bianco e/o Chardonnay: min. 30%;

possono concorrere, inoltre, le uve della varieta' Sauvignon e/o Riesling (Riesling renano) nella misura massima del 10%.

La denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione tipologica «rosso» e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni delle seguenti varieta' presenti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni:

Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Marzemino e Merlot in misura non inferiore al 10% per ciascuna varieta'. Il Merlot non puo' superare in ogni caso il limite massimo del 40%;

possono concorrere inoltre, nella misura massima del 20 % le uve della varieta' Incrocio Manzoni 2.15 e/o Refosco p.r.

La denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» Refrontolo e' riservata al vino rosso e rosso passito ottenuto con le uve provenienti dai vitigni delle seguenti varieta' presenti nei vigneti in ambito aziendale, nelle seguenti proporzioni, e ubicati all'interno del territorio di cui al successivo art. 3, lettera B):

Marzemino minimo 95%;

possono concorrere, inoltre, nella misura massima del 5%l e uve provenienti da vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella provincia di Treviso.

La denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» Torchiato di Fregona e' riservata al vino passito bianco ottenuto con le uve provenienti dai vitigni delle seguenti varieta' presenti nei vigneti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni e ubicati all'interno del territorio di cui al successivo art. 3, lettera b):

Glera, minimo 30%;

Verdiso, minimo 20%;

Boschera, minimo 25%;

possono concorrere, inoltre, nella misura massima del 15% le uve provenienti da vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso, iscritti nel registro delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

  1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano», tipologie bianco e rosso, comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni della provincia di Treviso: Conegliano, Susegana, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore, Cordignano, Colle Umberto, San Fior, San Vendemiano e Vidor.

    Tale zona e' cosi' delimitata: si prende come punto di partenza per la delimitazione dei confini il centro storico di Conegliano, da qui, percorrendo...

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