COMUNICATO - Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia». (11A05880)

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda della Regione Lazio - ARSIAL, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia»;

Ha espresso, nella riunione del 22 marzo 2011, presente il rappresentante della Regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o

Tuscia

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» e' riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Colli Etruschi Viterbesi

o «Tuscia» Bianco (anche nelle versioni Amabile e Frizzante);

Colli Etruschi Viterbesi

o «Tuscia» Rosso (anche nelle versioni Amabile e Frizzante);

Colli Etruschi Viterbesi

o «Tuscia» Rosso Novello;

Colli Etruschi Viterbesi

o «Tuscia» Rosato (anche nelle versioni Amabile e Frizzante);

Colli Etruschi Viterbesi

o «Tuscia» Procanico (anche nella versione Frizzante);

Colli Etruschi Viterbesi

o «Tuscia» Grechetto (anche nella versione Frizzante);

Colli Etruschi Viterbesi

o «Tuscia» Rossetto (anche nella versione Amabile);

Colli Etruschi Viterbesi

o «Tuscia» Moscatello (anche nella versione Amabile e Frizzante);

Colli Etruschi Viterbesi

o «Tuscia» Moscatello Passito;

Colli Etruschi Viterbesi

o «Tuscia» Sangiovese (anche nella versione Amabile e Frizzante);

Colli Etruschi Viterbesi

o «Tuscia» Sangiovese Rosato (anche nella versione Amabile e Frizzante);

Colli Etruschi Viterbesi

o «Tuscia» Greghetto;

Colli Etruschi Viterbesi

o «Tuscia» Violone;

Colli Etruschi Viterbesi

o «Tuscia» Canaiolo (anche nella versione Amabile);

Colli Etruschi Viterbesi

o «Tuscia» Merlot.

Art. 2.

Base Ampelografica

Concorrono alla produzione dei vini di cui al precedente art. 1 le uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale nelle proporzioni indicate a fianco di ognuno di essi:

Colli Etruschi Viterbesi

o «Tuscia» bianco nelle tipologie secco, amabile e frizzante:

Trebbiano Toscano, localmente detto Procanico, dal 40 all'80%;

Malvasia toscana o del Lazio sino ad un massimo del 30%;

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, sino ad un massimo del 30%.

Colli Etruschi Viterbesi

o «Tuscia» rosso nelle tipologie secco, amabile, novello e frizzante e rosato nelle tipologie secco, amabile e frizzante:

Montepulciano dal 20 al 45%;

Sangiovese dal 50 al 65%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, sino ad un massimo del 30%.

Colli Etruschi Viterbesi

o «Tuscia» Procanico anche nella tipologia frizzante:

Trebbiano Toscano, localmente detto Procanico, non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.

Colli Etruschi Viterbesi

o «Tuscia» Grechetto anche nella tipologia frizzante:

Grechetto b., non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio,, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.

Colli Etruschi Viterbesi

o «Tuscia» Rossetto nelle tipologie secco o amabile:

Trebbiano giallo, localmente detto rossetto, non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.

Colli Etruschi Viterbesi

o «Tuscia» Moscatello nelle tipologie secco, amabile, passito e frizzante:

Moscato bianco, localmente detto moscatello, non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.

Colli Etruschi Viterbesi

o «Tuscia» Sangiovese rosso e rosato, nelle tipologie secco, amabile e frizzante:

Sangiovese non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.

Colli Etruschi Viterbesi

o «Tuscia» Greghetto:

Grechetto rosso, localmente detto Greghetto almeno all'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.

Colli Etruschi Viterbesi

o «Tuscia» Violone:

Montepulciano, localmente detto violone, non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.

Colli Etruschi...

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