Regolamento sui diritti di proprieta' industriale acquisibili mediante brevettazione e sui diritti derivanti dalle opere d'ingegno.
Capo 1
Ambito di applicazione e definizioni
Art. 1.
Oggetto della disciplina
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Il presente regolamento, in attuazione del disposto dell'art. 18 del vigente regolamento del personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (nel seguito INAF), in conformita' al decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e alla legge n. 633/1941, disciplina tutte le invenzioni industriali, i modelli di utilita', e ogni altra soluzione inventiva di problemi tecnici, che possono formare oggetto di un brevetto industriale, nonche' le opere d'ingegno, conseguite da uno o piu' soggetti, tra quelli individuati nel successivo comma 2, nel corso dell'attivita' svolta all'interno dell'INAF, e rientrante nell'ambito dell'attivita' istituzionale cui il suddetto personale e' adibito nello svolgimento delle proprie mansioni.
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Il presente regolamento si applica al personale di ricerca, tecnologo, tecnico e amministrativo che presta la propria attivita' lavorativa presso l'INAF:
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con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale;
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con contratto di lavoro a tempo determinato per la realizzazione di particolari progetti a tempo pieno o a tempo parziale;
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attraverso forme contrattuali di lavoro flessibile previste nell'ambito della pubblica amministrazione ed anche sulla base di programmi di formazione e di inserimento nelle attivita' dell'INAF;
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a seguito di procedure di trasferimento.
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Il presente regolamento si applica altresi' al personale associato, ai sensi dell'art. 5 del regolamento del personale dell'INAF, e ai soggetti titolari di assegni di ricerca, borse di studio e ogni altra forma di collaborazione affine alle precedenti.
Art. 2.
Definizioni
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Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
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per ´diritti di proprieta' sui beni immaterialiª s'intendono brevetti e altri diritti di proprieta' industriale, know-how, diritti d'autore ed altri diritti derivanti da attivita' di ricerca, cosi' come disciplinati dalla legislazione comunitaria e nazionale;
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per ´attivita' di ricercaª si intende l'insieme di operazioni dirette al conseguimento di un risultato inventivo riconducibile ad un programma di ricerca ed attuate dal personale nell'esercizio delle proprie mansioni, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'INAF e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate;
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per ´altre attivitaª si intendono tutte le operazioni dirette al conseguimento di un risultato inventivo realizzate al di fuori dell'attivita' di ricerca e attuate dal personale nell'esercizio delle proprie mansioni, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'INAF e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate;
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si considerano conseguite ´durante l'esecuzione del rapporto di impiegoª le invenzioni e gli altri trovati, per i quali sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'INAF.
Titolo II BREVETTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI RICERCA FINANZIATA DALL'INAF
Capo I
Diritti e obblighi dell'inventoreArt. 3.
Titolarita' dell'invenzione
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Ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, nel caso in cui la ricerca non sia finanziata, in tutto o in parte, da terzi il diritto esclusivo al brevetto o ad altro titolo di protezione relativo all'invenzione ottenuta appartiene all'inventore stesso, se rientrante nella nozione di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento.
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Nel caso in cui il brevetto o altro diritto di proprieta' industriale siano conseguiti con il contributo di piu' inventori i diritti da essi derivanti sono attribuiti a tutti i co-inventori in parti uguali, salvo diversa pattuizione stipulata per iscritto dagli stessi.
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Nel caso in cui l'invenzione sia conseguita dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, e' riconosciuta a quest'ultimi, oltre al diritto morale di inventore, un'indennita' stabilita all'interno della convenzione o del contratto di ricerca stipulato con l'INAF.
Art. 4.
Facolta' dell'inventore
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L'INAF offre al personale un servizio per la tutela e valorizzazione della proprieta' su beni immateriali attraverso le azioni dell'Ufficio di Innovazione Tecnologica (UIT).
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Per poter usufruire del servizio di cui al comma precedente, il personale di cui all'art. 1, comma 2 che ha conseguito l'invenzione deve cedere i diritti esclusivi di sfruttamento dell'invenzione all'INAF sottoscrivendo l'apposito Atto di cessione (allegato A). Per contro, l'INAF riconosce all'inventore il 50% dei proventi o dei canoni derivanti da ogni operazione di sfruttamento del brevetto.
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L'inventore ha, altresi', facolta' di cedere in proprieta' all'INAF i diritti di proprieta' su beni immateriali contro pagamento di un corrispettivo che sara' calcolato e versato solo se l'INAF beneficera' del relativo sfruttamento economico.
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E' altresi' facolta' dell'inventore non sottoscrivere l'atto di cessione e depositare a proprio nome e a proprie spese domanda di brevetto. In tal caso l'inventore e' tenuto a fornire all'Istituto piena e tempestiva informazione in ordine alla domanda di deposito, alle eventuali estensioni, nonche' a tutti i contratti da lui stipulati che abbiano ad oggetto l'invenzione o altro trovato brevettato, nonche' di eventuali attivita' di sfruttamento economico...
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