Regolamento sui diritti di proprieta' industriale acquisibili mediante brevettazione e sui diritti derivanti dalle opere d'ingegno.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Capo 1
Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1.

Oggetto della disciplina

  1. Il presente regolamento, in attuazione del disposto dell'art. 18 del vigente regolamento del personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (nel seguito INAF), in conformita' al decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e alla legge n. 633/1941, disciplina tutte le invenzioni industriali, i modelli di utilita', e ogni altra soluzione inventiva di problemi tecnici, che possono formare oggetto di un brevetto industriale, nonche' le opere d'ingegno, conseguite da uno o piu' soggetti, tra quelli individuati nel successivo comma 2, nel corso dell'attivita' svolta all'interno dell'INAF, e rientrante nell'ambito dell'attivita' istituzionale cui il suddetto personale e' adibito nello svolgimento delle proprie mansioni.

  2. Il presente regolamento si applica al personale di ricerca, tecnologo, tecnico e amministrativo che presta la propria attivita' lavorativa presso l'INAF:

    1. con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale;

    2. con contratto di lavoro a tempo determinato per la realizzazione di particolari progetti a tempo pieno o a tempo parziale;

    3. attraverso forme contrattuali di lavoro flessibile previste nell'ambito della pubblica amministrazione ed anche sulla base di programmi di formazione e di inserimento nelle attivita' dell'INAF;

    4. a seguito di procedure di trasferimento.

  3. Il presente regolamento si applica altresi' al personale associato, ai sensi dell'art. 5 del regolamento del personale dell'INAF, e ai soggetti titolari di assegni di ricerca, borse di studio e ogni altra forma di collaborazione affine alle precedenti.

    Art. 2.

    Definizioni

  4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

    1. per ´diritti di proprieta' sui beni immaterialiª s'intendono brevetti e altri diritti di proprieta' industriale, know-how, diritti d'autore ed altri diritti derivanti da attivita' di ricerca, cosi' come disciplinati dalla legislazione comunitaria e nazionale;

    2. per ´attivita' di ricercaª si intende l'insieme di operazioni dirette al conseguimento di un risultato inventivo riconducibile ad un programma di ricerca ed attuate dal personale nell'esercizio delle proprie mansioni, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'INAF e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate;

    3. per ´altre attivitaª si intendono tutte le operazioni dirette al conseguimento di un risultato inventivo realizzate al di fuori dell'attivita' di ricerca e attuate dal personale nell'esercizio delle proprie mansioni, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'INAF e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate;

    4. si considerano conseguite ´durante l'esecuzione del rapporto di impiegoª le invenzioni e gli altri trovati, per i quali sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'INAF.

    Titolo II BREVETTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI RICERCA FINANZIATA DALL'INAF
    Capo I
    Diritti e obblighi dell'inventore

    Art. 3.

    Titolarita' dell'invenzione

  5. Ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, nel caso in cui la ricerca non sia finanziata, in tutto o in parte, da terzi il diritto esclusivo al brevetto o ad altro titolo di protezione relativo all'invenzione ottenuta appartiene all'inventore stesso, se rientrante nella nozione di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento.

  6. Nel caso in cui il brevetto o altro diritto di proprieta' industriale siano conseguiti con il contributo di piu' inventori i diritti da essi derivanti sono attribuiti a tutti i co-inventori in parti uguali, salvo diversa pattuizione stipulata per iscritto dagli stessi.

  7. Nel caso in cui l'invenzione sia conseguita dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, e' riconosciuta a quest'ultimi, oltre al diritto morale di inventore, un'indennita' stabilita all'interno della convenzione o del contratto di ricerca stipulato con l'INAF.

    Art. 4.

    Facolta' dell'inventore

  8. L'INAF offre al personale un servizio per la tutela e valorizzazione della proprieta' su beni immateriali attraverso le azioni dell'Ufficio di Innovazione Tecnologica (UIT).

  9. Per poter usufruire del servizio di cui al comma precedente, il personale di cui all'art. 1, comma 2 che ha conseguito l'invenzione deve cedere i diritti esclusivi di sfruttamento dell'invenzione all'INAF sottoscrivendo l'apposito Atto di cessione (allegato A). Per contro, l'INAF riconosce all'inventore il 50% dei proventi o dei canoni derivanti da ogni operazione di sfruttamento del brevetto.

  10. L'inventore ha, altresi', facolta' di cedere in proprieta' all'INAF i diritti di proprieta' su beni immateriali contro pagamento di un corrispettivo che sara' calcolato e versato solo se l'INAF beneficera' del relativo sfruttamento economico.

  11. E' altresi' facolta' dell'inventore non sottoscrivere l'atto di cessione e depositare a proprio nome e a proprie spese domanda di brevetto. In tal caso l'inventore e' tenuto a fornire all'Istituto piena e tempestiva informazione in ordine alla domanda di deposito, alle eventuali estensioni, nonche' a tutti i contratti da lui stipulati che abbiano ad oggetto l'invenzione o altro trovato brevettato, nonche' di eventuali attivita' di sfruttamento economico...

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