DELIBERAZIONE 15 dicembre 2004 - Indizione della prima sessione 2005 degli esami di idoneita' per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari. (Deliberazione n. 14831)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto il decreto ministeriale n. 472 dell'11 novembre 1998; Vista la propria delibera n. 10200 del 5 settembre 1996; Visto il regolamento approvato con propria delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, concernente l'albo e l'attivita' dei promotori finanziari, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 15 del suddetto regolamento, recante la disciplina dell'esame di idoneita' per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari; Delibera

Art. 1.

E' indetta, per l'anno 2005, la prima sessione dell'esame d'idoneita' per l'iscrizione all'albo unico nazionale dei promotori finanziari.

Art. 2.

Sono esonerati dal superamento dell'esame d'idoneita' coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalita' accertati dalla Consob sulla base dei criteri valutativi individuati dall'art. 4 del decreto del Ministero del tesoro n. 472 dell'11 novembre 1998.

Art. 3.

Le domande di ammissione all'esame d'idoneita' devono essere presentate in carta semplice entro il 28 gennaio 2005 alle commissioni regionali costituite nei capoluoghi delle regioni in cui i candidati hanno la residenza o, per i residenti nelle province di Trento o di Bolzano, alle commissioni provinciali costituite nel capoluogo delle province in cui i candidati hanno la residenza. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dagli uffici della camera di commercio presso cui e' costituita la competente commissione.

I candidati che hanno la propria residenza in uno Stato diverso dall'Italia devono indirizzare o presentare le domande di ammissione alla commissione nel cui ambito territoriale hanno eletto il proprio domicilio.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite entro il termine indicato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alle competenti commissioni di cui ai commi precedenti. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato deve dichiarare

  1. cognome, nome e, per i residenti in Italia, il numero di codice fiscale; b) luogo e data di nascita; c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto nello Stato e luogo di residenza all'estero, con i relativi indirizzi.

    Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), i candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, devono specificare nella domanda di ammissione la necessita' di tempi aggiuntivi e/o gli ausili per lo svolgimento delle prove, in relazione allo specifico handicap, ed allegare alla domanda idonea certificazione relativa al suddetto handicap rilasciata dalla struttura pubblica competente. E' anche possibile attestare di essere stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi del citato art. 3 mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' effettuata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sulla base di tale certificazione sara' valutata la sussistenza delle condizioni per la concessione dei suddetti benefici, con riguardo alla specifica minorazione.

    Si unisce in...

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