AVVISO - Indizione, per l'anno 2011, della sessione di esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

Vista la legge 13 maggio 1997, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n.

99;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica. 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28;

Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39;

Decreta:

Art. 1

  1. E' indetta per l'anno 2011 la sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

  2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 13 marzo 2012 verranno indicate le materie oggetto delle prove scritte e verra' data comunicazione della data, dell'ora e della sede in cui le suddette prove avranno luogo.

    Art. 2

  3. La domanda di ammissione all'esame (si veda fac-simile -Allegato 'A'-), presentata in bollo (euro 14,62) e corredata dei documenti indicati al comma 3 ed al comma 4 del presente articolo, e' indirizzata alla Commissione esaminatrice per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili presso il Ministero della giustizia ed inoltrata tramite il Registro Revisori Legali S.r.l., piazza della Repubblica, 68 - 00185 Roma, nel termine di decadenza di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra citato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

  4. Nella domanda l'interessato dichiara:

    1. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, domicilio presso il quale intende ricevere le comunicazioni ed un recapito telefonico;

    2. di aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta ai fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni (art.

      3 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 88/1992);

    3. di aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati (art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo n.

      88/1992); i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici devono aver svolto il tirocinio presso un funzionario pubblico iscritto nel registro dei revisori contabili (art. 3 comma 3 del decreto legislativo n. 88/1992);

    4. (eventualmente), di aver diritto all'esonero parziale:

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