DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 1998 - Individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle regioni, in materia di mercato del lavoro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo che prevede, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'adozione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di individuare, in via generale, i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonche' le modalita' e le procedure di trasferimento; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Acquisito il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997 nella seduta del 30 settembre 1998; Acquisito il parere espresso dalla conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 30 luglio 1998; Sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della funzione pubblica e per gli affari regionali e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a il seguente decreto: Art. 1.

Trasferimento del personale

  1. Il contingente del 70 per cento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in servizio alla data del 30 giugno 1997 presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (ex uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione) - settore politiche del lavoro, nonche' in servizio presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura e presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - sede di Roma e sedi decentrate, pari a 6.176 unita', e' ripartito tra le regioni, ai sensi e per glieffetti dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle variazioni intervenute a seguito delle cessazioni dal servizio, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 2, e nell'ambito delle funzioni e dei compiti conferiti e delle qualifiche o aree di appartenenza.

  2. Il personale da assumere presso gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1, in esito al concorso per assistenti sociali bandito nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 7 settembre 1990, n. 71, e quello comandato dal Ministero dei beni culturali, previa intesa tra le amministrazioni interessate, ha facolta' di presentare domanda per il trasferimento alle regioni, nell'ambito della percentuale di cui al citato comma 1.

  3. La percentuale di trasferimento di cui al comma 1 puo' variare, nella misura non superiore al 5 per cento, anche operando compensazioni territoriali.

    Art. 2.

    Permanenza nei ruoli del Ministero

  4. Il restante 30 per cento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in servizio alla data del 30 giugno 1997 presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (ex uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione) - settore politiche del lavoro, nonche' in servizio presso le sezioni...

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