DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2013, n. 129 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, concernente il regolamento recante l'individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. (13G00173)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto il paragrafo 1 dell'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri di adottare le misure ritenute necessarie per tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza;

Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e, in particolare, l'articolo 1, che demanda ad uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave, in relazione alle quali possono essere esercitati i poteri speciali previsti dal medesimo articolo;

Visto l'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, il quale stabilisce che i decreti di individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale siano aggiornati almeno ogni tre anni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, concernente il regolamento recante l'individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

Visto l'Accordo Quadro fra Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito, relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, firmato a Farnbourough il 27 luglio 2000 e ratificato con legge 17 giugno 2003, n. 148, e in particolare l'articolo 7, che prevede il monitoraggio della proprieta' delle imprese operanti nel settore della difesa e della sicurezza, nonche' la possibilita' di apporre limitazioni al trasferimento delle capacita' strategiche chiave per motivi di sicurezza nazionale;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2013;

Preso atto della comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'interno;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Individuazione di attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni 1. All'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, rientrano negli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 ottobre 2013 Il Presidente del Consiglio dei ministri Letta Il Ministro della difesa Mauro Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni Il Ministro degli affari esteri Bonino Il Ministro dello sviluppo economico Zanonato Il Ministro dell'interno Alfano Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2013 Registro n. 6 Difesa, foglio n. 149 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - Si riporta il testo del paragrafo 1 dell'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: «Art. 346.(ex art. 296 del TCE) - 1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti: a) nessuno Stato membro e' tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;

  1. ogni Stato membro puo' adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico;

    tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari». - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni): «Art. 1. (Poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale). - 1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta, per i rispettivi ambiti di competenza, del Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il...

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