Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialita' medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale. (Deliberazione n. 10/98)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 8, comma 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
conferisce al CIPE la competenza ad indicare i criteri e le modalia'
applicative per sottoporre a regime di sorveglianza i prezzi delle
specialita' medicinali;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390,
convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, che regola i compiti
dell'organo preposto alla sorveglianza del sistema dei prezzi;
Visto l'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante
disposizioni per la determinazione del prezzo dei farmaci e la spesa
per l'assistenza farmaceutica, il quale al comma 4 dispone che entro
60 giorni il CIPE con propria deliberazione provvede alla definizione
di nuovi criteri per il calcolo del prezzo medio europeo;
Viste le proprie deliberazioni 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994 e 13
aprile 1994, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.
74 del 30 marzo 1994, n. 99 del 30 aprile 1994, n. 88 del 16 aprile
1994 e n. 129 del 4 giugno 1994, con le quali si sono introdotti i
criteri di calcolo del prezzo medio europeo e le modalita' di
applicazione del regime di sorveglianza, nonche' i criteri per la
determinazione del prezzo dei farmaci preconfezionati prodotti
industrialmente;
Vista la propria deliberazione 30 gennaio 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1997, concernente i criteri
per la contrattazione del prezzo dei farmaci autorizzati secondo le
procedure di cui al regolamento CEE n. 2309/93;
Ritenuto di dover considerare il prezzo medio europeo quale valore
massimo per la vendita al pubblico delle specialita' medicinali
rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, ferma restando la
facolta' delle imprese di fissare un prezzo piu' basso;
Tenuto conto che i dati sui prezzi e consumi dei prodotti
medicinali attualmente disponibili riguardano i seguenti Paesi
europei: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, e che
pertanto il confronto puo' essere effettuato solo con riferimento a
tali Paesi;
Considerato che le predette informazioni sui prezzi e consumi sono
reperibili esclusivamente tramite la societa' IMS;
Considerato che con l'ampliamento dei Paesi di riferimento (da 4 a
12 rispetto al previgente sistema) occorre predisporre modalita'
applicative semplificate di calcolo;
Considerato che occorre regolamentare i prezzi delle specialita'
medicinali anche nei casi di inapplicabilita' delle norme generali
del sistema di calcolo del prezzo medio europeo, e che la disciplina
alternativa deve fare riferimento a metodologie gia' in corso di
applicazione;
Considerato che il richiamo ai regimi di prezzi amministrati
operato dal comma 4 dell'art. 36 della legge n. 449/1997, e' da
intendersi riferito a situazioni in cui vi sia comunque una forma di
intervento della pubblica amministrazione nella disciplina dei
prezzi, tenuto conto che il regime di prezzi amministrati inteso come
regime di prezzi fissati d'imperio dall'autorita' non e' piu' vigente
in alcun Paese dell'Unione europea;
Udite le relazioni del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del Ministro della sanita';
Delibera:
1. Ambito di applicazione.
Le specialita' medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale
sono sottoposte al regime di sorveglianza ed i loro prezzi non
possono superare quello medio europeo definito secondo i criteri
stabiliti nella presente deliberazione.
Sono esclusi dalla disciplina prevista nella presente deliberazione
i prodotti autorizzati secondo il sistema del mutuo riconoscimento e
quelli di cui al regolamento CEE n. 2309/93 del Consiglio del 22
luglio 1993. Ad essi si applicano le disposizioni relative alla
contrattazione del prezzo contenute nella deliberazione di questo
Comitato del 30 gennaio 1997, ad eccezione, limitatamente ai prodotti
autorizzati secondo la procedura di mutuo riconoscimento, della
previsione di cui all'art. 1, comma 41, secondo periodo della legge
23 dicembre 1996, n. 662, la cui applicazione alle specialita'
medicinali predette e' differita al 1 gennaio 1999.
2. Criteri di calcolo.
I Paesi europei da considerare nel confronto sono quelli indicati
in premessa.
I tassi di cambio da utilizzare sono quelli risultanti in vigore
nel primo giorno non festivo del quadrimestre che precede quello in
cui si opera il calcolo; in prima applicazione i tassi di cambio da
utilizzare sono quelli del 2 gennaio 1998 pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
Le specialita' confrontabili sono quelle aventi stesso principio
attivo o stessa associazione di principi attivi; gli eccipienti
possono essere anche diversi.
Per ciascun principio attivo vengono presi in...
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