Necessità di riscontri individualizzanti alla chiamata di correo nel procedimento incidentale de libertate. Verso un'omologazione dei criteri di valutazione del giudice di merito e del giudice della cautela?

AutoreValentina Manuali
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Il contrasto giurisprudenziale sulla necessità o meno di riscontri individualizzanti alla chiamata in correità intrinsecamente attendibile ai fini della gravità indiziaria richiesta per l'applicazione di una misura cautelare risale all'inizio degli anni 90 1 e si è protratto per oltre un decennio, tanto da rendere necessario un nuovo intervento (si auspica definitivamente) dirimente delle Sezioni Unite con la sentenza del 30 maggio - 31 ottobre 2006, Spennato.

La vicenda processuale che ha determinato quest'ultima pronuncia delle Sezioni Unite riguardava l'annullamento in sede di riesame della custodia cautelare in carcere adottata dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di un indagato per concorso in un duplice omicidio e in alcune rapine. Il quadro indiziario a carico dell'indagato si basava essenzialmente sulla chiamata in correità operata da un collaboratore di giustizia esponente della ´Sacra Corona Unitaª, il quale dopo aver riferito in ordine all'organigramma di tale associazione di carattere mafioso, aveva confessato di aver preso parte, unitamente all'indagato, al delitto di omicidio ed alle rapine, attribuendo a quest'ultimo, con specifico riferimento al delitto di omicidio, il ruolo di aver fornito indicazioni su i movimenti delle due vittime e di aver quindi consentito l'attuazione del piano criminoso.

Il giudice del riesame osservava che tale chiamata, oltre ad essere ritenuta intrinsecamente attendibile, trovava riscontri esterni, con riferimento alle modalità oggettive di esecuzione dei reati, nelle indagini effettuate dalla polizia giudiziaria e nelle dichiarazioni di alcuni testimoni; escludeva, però, la sussistenza di riscontri individualizzanti, annullando l'ordinanza impugnata.

Proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica deducendo la mancanza di motivazione in relazione alla valutazione di alcuni dati di fatto idonei a riscontrare la chiamata in correità e la violazione di legge quanto all'apprezzamento dei cd. riscontri esterni i quai avrebbero dovuto rivestire la sola funzione di confermare l'attendibilità intrinseca senza che fosse richiesto anche la loro diretta riferibilità al thema probandum, né tanto meno la consistenza di autonoma prova di colpevolezza.

La difesa dell'indagato chiedeva il rigetto del ricorso sul presupposto che a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 63 del 2001 la chiamata di correo dovesse essere avvalorata da riscontri esterni di carattere individualizzante anche in sede cautelare.

La prima sezione penale della Corte di cassazione, rilevato il contrasto giurisprudenziale in ordine all'interpretazione dell'art. 273 c.p.p., come modificato dall'art. 11 della legge citata, rimetteva la decisione del ricorso alle Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite, come è noto, si erano pronunciate sulla questione nel 1995 con la famosa sentenza ´Costantinoª 2 nella quale avevano affermato che la chiamata in correità, per poter costituire grave indizio di colpevolezza, dovesse essere corredata di riscontri esterni non necessariamente riferiti in modo specifico alla posizione soggettiva del chiamato.

Nel confermare l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 192 commi 3 e 4 alla sfera cautelare, nel '95 le Sezioni Unite avevano comunque ribadito che la valutazione della chiamata in correità dovesse svolgersi sotto un duplice profilo, intrinseco ed estrinseco.

Sotto il primo profilo avevano sostenuto che si dovesse sempre sottoporre la chiamata di correo ad un attento vaglio dal punto di vista dell'attendibilità intrinseca, e ciò in considerazione del fatto che, in questo caso, l'accusa trovava il suo fondamento nelle dichiarazioni rese da un soggetto potenzialmente interessato.

Sotto il profilo della c.d. attendibilità estrinseca avevano, poi, puntualizzato che si dovesse sempre verificare la sussistenza di elementi esterni di qualsiasi natura idonei ad avvalorare tali dichiarazioni ed a contrastare ipotesi alternative alla colpevolezza dell'indagato.

Avevano comunque escluso che, a differenza del giudizio dibattimentale, fosse necessario il carattere individualizzante del riscontro e ciò in quanto la necessità del riscontro non si basava sulla norma di cui all'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p., ma veniva desunta da una considera- Page 187 zione più generale sull'inaffidabilità della chiamata in correità, la quale, per poter giustificare l'adozione della misura ai sensi dell'art. 273 c.p.p., doveva comunque essere confermata da riscontri estrinseci.

La mancanza del riscontro riferibile in modo specifico alla posizione del soggetto chiamato - nell'ipotesi in cui non fossero stati individuati elementi contrari al coinvolgimento di costui - secondo le Sezioni Unite non escludeva, di per sé, anche per la naturale incompletezza delle indagini, l'attendibilità complessiva della chiamata, una volta che la stessa fosse stata accertata sia sotto il profilo intrinseco, sia, nei termini anzidetti, sotto quello estrinseco.

Siffatta sentenza, nonostante avesse ricevuto l'avallo del giudice delle leggi con ordinanza n. 314 del 1996 3 non pose termine alle problematiche interpretative della giurisprudenza di legittimità e di merito, in quanto si stava già da allora delineando un indirizzo, fortemente propugnato dalla dottrina, tendente ad avvalorare una sostanziale parificazione dei criteri di valutazione del giudice della cautela e del giudice di merito nel valutare l'attendibilità soggettiva e l'intrinseca consistenza della chiamata in correità.

Neppure a seguito del significativo mutamento del quadro normativo di riferimento, avvenuto con l'introduzione del comma 1 bis dell'art. 273 c.p.p. ad opera dell'art. 11 della legge n. 63/2001, il contrasto si era risolto ed anzi si erano delineati nella giurisprudenza di legittimità tre differenti indirizzi interpretativi sulla questione della necessità o meno di riscontri individualizzanti alla chiamata di correo nella sfera cautelare.

Le Sezioni Unite nella sentenza 30 maggio -31 ottobre 2006, Spennato, ripercorrono il cammino giurisprudenziale a partire dalla sentenza ´Costantinoª e fanno espresso riferimento a tali indirizzi interpretativi.

Il primo orientamento riteneva non applicabile nella fase...

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