DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 2009, n. 181 - Regolamento recante i criteri medico-legali per l''accertamento e la determinazione dell''individualita'' e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell''articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206. (09G0186)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, recante: «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, recante: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, recante: «Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante: «Codice delle assicurazioni private»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante: «Regolamento concernente termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007, recante: «Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante: «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale», ed in particolare l'articolo 34;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», ed in particolare l'articolo 2, commi 105 e 106;

Considerato che le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, in materia di riconoscimento delle invalidita', necessitano di integrazioni anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004;

Ritenuto pertanto di dover disciplinare i criteri medico-legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione normativa per gli atti consultivi nell'adunanza del 27 agosto 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

Sulla proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, della giustizia, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

  1. per danno biologico, si intende la lesione di carattere permanente all'integrita' psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito;

  2. per danno morale, si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in se' considerato;

  3. per aggravamento fisico, si intende lo stato della menomazione dell'integrita' psico-fisica complessiva derivante dall'evoluzione peggiorativa della patologia da cui e' conseguita l'invalidita' gia' riconosciuta ed indennizzata, nonche' da ogni altra patologia per la quale risulti accertata una correlazione eziopatogenetica per interdipendenza o la cui insorgenza risulti determinata da cure praticate per la patologia gia' riconosciuta.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi forza di legge e i regolamenti.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 23

    dicembre 1978, n. 915, recante «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio

    1979, n. 28.

    - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 212:

    Art. 17 (Regolamenti). -1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

    Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

    a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

    b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

    c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

    d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

    .

    - La legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25

    ottobre 1990, n. 250.

    - La legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata» e' pubblicata nella Gazzetta

    Ufficiale 26 novembre 1998, n. 277.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica del 28

    luglio 1999, n. 510 «Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7

    gennaio 2000, n. 4.

    - La legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11

    agosto 2004, n. 187.

    - Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,

    Codice delle assicurazioni private

    , e' pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio

    2006, n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n.

    266» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2006, n. 183.

    - La direttiva del Presidente del Consiglio dei

    Ministri del 27 luglio 2007, recante «Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3...

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