Le libertà individuali e collettive

AutoreA. Moretti
Pagine97-115
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Capitolo 8
Evoluzione
storica delle
libertà
La nostra Carta costituzionale contempla un elenco di diritti e libertà fon-
damentali che hanno ottenuto pieno riconoscimento negli ordinamenti di
differenti epoche storiche a partire dalle Carte settecentesche f‌ino alle Di-
chiarazioni universali contemporanee.
In un primo momento, infatti, si affermarono le libertà civili, attraverso
le quali all’individuo veniva riconosciuta una sfera riservata di libertà da
ingerenze dei pubblici poteri (libertà personale, libertà di domicilio e di
corrispondenza, libertà religiosa e di pensiero): cd. diritti di prima gene-
razione.
Successivamente, le lotte e le rivendicazioni del proletariato urbano co-
strinsero lo Stato borghese a riconoscere più ampi diritti di partecipazione
alla vita politica (diritti politici o di seconda generazione), ma anche
a garantire, attraverso diritti di prestazione, forme di assistenza e di in-
tervento statale nella vita economica e sociale (diritti sociali o di terza
generazione).
Nella nostra epoca assumono, inf‌ine, particolare rilevanza i diritti preor-
dinati a garantire la dignità della persona in tutti i contesti problematici
propri delle società contemporanee: diritto all’ambiente salubre, diritto alla
riservatezza della propria vita privata, diritto alla protezione dei dati sensibi-
li, diritti dei disabili e degli anziani (diritti di quarta generazione).
Nella Parte I, dedicata ai diritti e doveri dei cittadini, anche la nostra Co-
stituzione disciplina e tutela una serie di libertà riconosciute ai cittadini in
quanto individui (libertà individuali) e in quanto appartenenti alle for-
mazioni sociali all’interno delle quali si esplica la loro personalità (libertà
collettive).
Appartengono alla categoria delle libertà individuali:
- la libertà personale;
- la libertà di domicilio;
- la libertà e segretezza della corrispondenza;
- la libertà di circolazione e di soggiorno;
- la libertà di manifestazione del pensiero.
I diritti di libertà fondamentali
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LE LIBERTÀ INDIVIDUALI E
COLLETTIVE
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LA COSTITUZIONE E I SUOI PRINCIPI FONDAMENTALI
Parte II
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La libertà
personale
Appartengono invece alla categoria delle libertà collettive, tutti quei diritti
di libertà riconosciuti al cittadino all’interno di gruppi e formazioni sociali
(famiglia, partiti, sindacati, associazioni, scuola etc.) quali:
- la libertà di riunione;
- la libertà di associazione;
- la libertà di religione;
- la libertà di istruzione e il diritto allo studio;
- i diritti della famiglia;
- il diritto alla salute e all’ambiente salubre.
2La libertà personale
Il Titolo I, Parte I della Costituzione è dedicato ai rapporti civili. In apertura
di tale titolo, l’art. 13 Cost. sancisce, al primo comma che la libertà perso-
nale è inviolabile.
La libertà personale deve intendersi sia come libertà di disporre della
propria persona in modo pieno ed esclusivo sia come divieto di ogni sorta
di coercizione f‌isica.
La libertà personale contempla inoltre:
- una libertà f‌isica: non è, infatti, ammessa alcuna forma di detenzione,
di ispezione o perquisizione personale né qualsiasi altra restrizione della
libertà personale;
- una libertà morale intesa come diritto all’autodeterminazione di ogni
individuo, cioè come diritto di non subire pressioni, minacce o coercizioni
che incidano sulla persona a livello psicologico (Martines).
In tal senso la previsione dell’art. 13 si troverebbe ad essere completata da
quanto disposto dall’art. 23, laddove si afferma che nessuna prestazione
personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Tale libertà, che è il presupposto di tutte le altre libertà garantite dalla Costi-
tuzione, è un diritto inviolabile riconosciuto non solo ai cittadini ma anche
a tutti gli stranieri e agli apolidi.
Nonostante sia inviolabile, essa può però subire delle limitazioni (si pensi
alla limitazione di tale libertà imposta ai detenuti).
Lo stesso art. 13 Cost. ne prevede alcune ipotesi, sancendo però contestual-
mente tre forme di garanzia a tutela di tale libertà:
- Prima garanzia: solo la legge (ossia un provvedimento del Parlamento
espressione della sovranità popolare) può limitare o restringere la libertà
personale (cd. riserva assoluta di legge).

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