Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attivita' di supporto ferroviario (pos. 13342). (Deliberazione n. 04/590).

FILT/CGIL - Segreteria nazionale FIT/CISL - Segreteria nazionale UILT/UIL - Segreteria nazionale SALPAS/FISAPS-Segreteria nazionale UGL/AT - Segreteria nazionale FISE - Federazione italiana imprese di servizi AGENS - Agenzia confederale dei trasporti e servizi connessi e p.c.

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Ferrovie dello Stato S.p.a. - Direzione risorse umane relazioni industriali LA COMMISSIONE Udita la proposta dei commissari Michele Figurati e Giampiero Proia, delegati per il settore; Premesso

1) che, la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nei servizi di pulizia dei treni, degli impianti ferroviari e delle prestazioni connesse e' stata originariamente dettata dall'accordo nazionale stipulato in data 25 maggio 1993 da AUSITRA (ora FISE) e da FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 21 ottobre 1993; 2) che, con delibera n. 01/104 del 21 settembre 2001, la Commissione ha invitato le parti a procedere in tempi brevi all'adeguamento dell'accordo del 25 maggio 1993 alle disposizioni della legge n. 83 del 2000, al fine di predisporre un insieme di regole che salvaguardi, nel loro contenuto essenziale, i diritti degli utenti costituzionalmente tutelati; 3) che, in mancanza dell'auspicato accordo, la Commissione avrebbe considerato attivata la procedura preliminare all'adozione della provvisoria regolamentazione di cui all'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000; 4) che, con delibera n. 02/63 del 18 aprile 2002, la Commissione ha invitato le parti ad un'audizione al fine di verificare la possibilita' di pervenire ad un adeguamento dell'accordo sulle prestazioni indispensabili vigente nel settore dal 1993; 5) che, durante le audizioni con le parti, svoltesi presso la Commissione in data 2 maggio 2002, non sono emersi particolari ostacoli al raggiungimento di un adeguamento dell'accordo soprattutto per quanto riguarda la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, delle prestazioni indispensabili, della durata massima della prima azione di sciopero e delle successive, degli intervalli e delle franchigie, anche in connessione alla regolamentazione vigente nel settore del trasporto ferroviario; 6) che, malgrado la dichiarata disponibilita' delle parti al raggiungimento di un accordo, la Commissione non ha ricevuto notizie in ordine allo stato delle trattative; 7) che, con delibera n. 02/106 del 6 giugno 2002, la Commissione ha formulato una proposta di provvisoria regolamentazione in tema di preavviso, durata, franchigie, intervalli, prestazioni indispensabili e procedure di raffreddamento e di conciliazione, auspicando un costruttivo intervento negoziale delle stesse parti sociali; 8) che, dopo aver ricevuto le osservazioni scritte delle parti sociali e delle associazioni degli utenti, ha svolto una audizione in data 27 giugno 2002 nel corso della quale le parti hanno dichiarato che fosse concretamente possibile raggiungere un accordo sulle prestazioni indispensabili entro il 20 luglio 2002; 9) che, in data 25 luglio 2002, le parti (FISE e organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, SALPAS-FISAFS, UGL-AT) hanno raggiunto un accordo il quale, peraltro, in relazione alla disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, faceva rinvio alla disciplina prevista nel C.C.N.L. del 24 aprile 2001, riguardante le imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dell'indotto ferroviario e dei trasporti; 10) che, tale accordo e' stato inviato alle associazioni degli utenti per l'acquisizione del relativo parere, le quali hanno espresso una valutazione favorevole in ordine alla proposta di regolamentazione; 11) che, tuttavia, con nota del 12 settembre 2002, la Commissione ha ritenuto comunque di sottoporre alle parti una serie di osservazioni relative a

  1. adeguamento franchigie a quelle operanti per il settore del trasporto ferroviario; b) illegittimita' della previsione della revoca dello sciopero con ventiquattro ore di anticipo sull'inizio dello stesso, in relazione all'art. 2, comma 6, legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000; c) insufficienza delle prestazioni indispensabili cosi' come previste, con particolare riferimento alla pulizia dei servizi igienici, e alla sola fornitura di acqua per le attivita' di accompagnamento e ristorazione; insufficiente livello di sicurezza per la custodia dei passaggi a livello; d) mancato inserimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione all'interno del testo dell'accordo; 12) che, con nota dell'11 aprile 2003, la Commissione sollecitava le parti a pervenire ad una disciplina negoziale che tenesse conto delle indicazioni contenute nella nota del 12 settembre 2002; 13) che, in data 24 aprile 2003, le parti (FISE, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, SALPAS/FISAFS e UGL-AT) hanno raggiunto un accordo; 14) che, le associazioni degli utenti, alle quali tale accordo e' stato inviato per l'acquisizione del relativo parere, hanno espresso una valutazione negativa per quanto attiene la previsione della durata di quarantotto ore delle astensioni successive alla seconda; 15) che, con nota del 3 luglio 2003, la Commissione ha formulato una serie di rilievi a tale accordo per quanto riguarda

  2. insufficienza della pulizia prevista delle ritirate dei treni a lunga percorrenza; b) illegittimita' della previsione di fasce orarie per la custodia dei passaggi a livello; c) eccessiva limitazione delle prestazioni indispensabili relative all'accompagnamento notte e alla ristorazione ferroviaria nei treni a lunga percorrenza; 16) che, in data 14 ottobre 2003, si e' svolta presso la Commissione un'ulteriore audizione richiesta dalle parti durante la quale queste hanno nuovamente dichiarato la disponibilita' ad addivenire ad un accordo che tenesse conto delle...

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