DELIBERAZIONE 26 settembre 2011 - Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita'' dell''accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda S.I.S.A. S.p.A. di Lodi (assorbita dalla azienda LINE S.p.A. di Lodi da agosto 2001), concluso in data 28 marzo 2000 e 22 marzo 2001 con le R.S.A. e ...

LA COMMISSIONE

su proposta del Commissario delegato per il settore, Avv. Prof. Nunzio Pinelli,

Premesso che la S.I.S.A. S.p.A. di Lodi (assorbita dalla azienda LINE S.p.A. di Lodi da agosto 2001) e' un'azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico nelle provincie di Cremona e Lodi;

che, in data 28 marzo 2000 e 22 marzo 2001, la S.I.S.A. S.p.A. di Lodi con le R.S.A. e le Segreterie provinciali di Lodi delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FAISA CISAL hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda;

che, in data 22 giugno 2011, il testo del predetto accordo e' stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneita';

che, in data 27 luglio 2011, prot. n. 10996/RU, il testo di tale accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.;

che, in data 12 agosto 2011, prot. n. 415/2011/PG/mdg, ADICONSUM ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

che, decorso il termine di 30 giorni, nessuna altra delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al citato accordo;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nonche' da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art.11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di...

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