Trasporto pubblico locale - Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto pubblico locale per il personale dipendente dalla azienda La Ferroviaria Italiana S.p.a. ...

LA COMMISSIONE

Premesso:

che in data 3 ottobre 2006 veniva sottoscritto dall'azienda La Ferroviaria Italiana S.p.a. di Arezzo (d'ora innanzi LFI) e dalla Segreteria provinciale dell'organizzazione sindacale Filt-Cgil, un accordo per la regolamentazione delle prestazioni indispensabili in materia di servizi pubblici essenziali nel quale, tra l'altro, venivano individuate le fasce orarie durante le quali doveva essere garantito il servizio completo in caso di sciopero, cosi' articolate: dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15;

che tale accordo, tuttavia, ancor prima di essere sottoposto al giudizio di idoneita' della Commissione, e' stato nei fatti disdettato dall'organizzazione sindacale che lo aveva sottoscritto;

che, con successive note (v. da ultimo nota dell'8 gennaio 2005), la Commissione ha invitato le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil di Arezzo a riavviare le trattative al fine di concludere un nuovo accordo ampiamente condiviso da tutti i sindacati presenti in azienda;

che, in data 23 novembre 2005, l'azienda LFI S.p.a. di Arezzo comunicava di aver indetto a tal fine una riunione con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa-Cisal di Arezzo;

che la Commissione di garanzia, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo avviava un'istruttoria diretta ad individuare quali prestazioni realizzassero il miglior contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e quello del diritto alla mobilita' della persona, e, a tal fine, indiceva in data 10 gennaio 2006 un'audizione a conclusione della quale invitava le parti ad un confronto su un'ipotesi di articolazione delle fasce orarie di garanzia del servizio completo;

che, nonostante tali sollecitazioni, le trattative tra le parti non hanno avuto esito positivo;

che, pertanto, con nota del 17 febbraio 2006 tutte le organizzazioni sindacali presenti nell'azienda LFI S.p.a. di Arezzo (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa-Cisal) chiedevano alla Commissione di garanzia l'emanazione di una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990 e seguenti modifiche;

che a seguito di tale richiesta, l'azienda LFI S.p.a. di Arezzo si attivava nuovamente, convocando tutte le organizzazioni sindacali nel tentativo di trovare un accordo che potesse essere soddisfacente per l'utenza e per le parti sociali;

che, a seguito di detto incontro, le organizzazioni sindacali sottoponevano alla Commissione di garanzia una ipotesi di accordo atta a garantire le fasce di servizio nelle ore comprese fra le 6 e le 9 e fra le 12 e le 15, in occasione di scioperi nazionali, e nelle ore comprese fra le 6 e le 9 e le 18 e le 21 in occasione di scioperi a carattere aziendale;

che l'azienda LFI S.p.a. di Arezzo contestava il contenuto di una siffatta ipotesi di accordo, ritenendo valide unicamente le fasce individuate nell'accordo del 9 ottobre 2003;

che, a seguito di un ulteriore incontro svoltosi in data 17 marzo 2006, le parti davano atto dell'impossibilita' di pervenire ad un accordo in relazione alla individuazione della fascia pomeridiana, l'azienda ritenendo adeguata ai fini della tutela degli utenti la fascia compresa fra le 12 e le 15, e i sindacati ritenendo di aderire a detta proposta solo in occasione di scioperi a carattere nazionale e non locale;

che con due distinte note, inviate in data 7 aprile 2006, la Commissione di garanzia chiedeva al prefetto di Arezzo e alle associazioni dei consumatori operanti sul territorio toscano di far pervenire le proprie valutazioni in ordine alla piu' utile - ai fini dell'utenza - collocazione oraria delle fasce di garanzia, eventualmente anche prescindendo dalle proposte formulate dalle parti sociali;

che, con nota del 21 aprile 2006 il prefetto di Arezzo comunicava che, a conclusione di ampia istruttoria, riteneva maggiormente adeguata a contemperare il diritto di sciopero con il diritto alla mobilita' dei cittadini...

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