DELIBERAZIONE 30 gennaio 2012 - Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita'' dell''Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Navigazione Lago d''Iseo di Costa Volpino (BG), concluso in data 28 dicembre 2006 con le R.S.A. aziendali (Pos. 2785/11). (Deliberazione n. 12/52...

LA COMMISSIONE

Premesso:

che la Navigazione Lago d'Iseo di Costa Volpino (Bergamo) e' un'azienda che svolge il servizio di navigazione pubblica di linea sul lago d'Iseo;

che, in data 28 dicembre 2006, la Navigazione Lago d'Iseo di Costa Volpino (Bergamo), e le R.S.A. aziendali, hanno concluso un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, in applicazione di quanto previsto dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

che, in data 20 giugno 2011, il testo dell'Accordo e' stato inviato alla Segreteria nazionale dell'ASSTRA, nell'ambito del monitoraggio relativo allo stato degli accordi sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero;

che, in data 12 agosto 2011, con prot. 650/SSI/Ia.Pa, la Segreteria nazionale dell'ASSTRA ha trasmesso il testo del predetto accordo alla Commissione di garanzia;

che, con nota del 20 dicembre 2011, prot. 17917, il testo di tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che, decorso il termine di trenta giorni, nessuna delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo;

Considerato:

1) che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

2) che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT